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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 27

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D' ACQUA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 8 luglio 1974

Art. 5
Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici
Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del Tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.
Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 Sito esterno, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

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