LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 27
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D' ACQUA DELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 8 luglio 1974
Art. 7
Impegno dei fondi
Il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dei programmi di intervento ed alla conseguente destinazione dei finanziamenti, di cui al 1 comma del precedente articolo 3, anche in pendenza della formale stipulazione dei mutui previsti dall'articolo 6 della presente legge, sulla base dell'affidamento da parte degli istituti mutuanti alla concessione dei mutui stessi.