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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 27

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D' ACQUA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 8 luglio 1974

Art. 6
Copertura finanziaria
Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive Lire 2.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 7,50% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell' entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.205.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, la operazione finanziaria di cui al 1 comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto dal 5 comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.
Alla maggiore spesa di L.205.000.000 prevista per l'esercizio 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l' amministrazione regionale farà fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.

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