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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 27

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D' ACQUA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 8 luglio 1974

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Finanziamento
Art. 3 - Programmi di intervento
Art. 4 - Esecuzione delle opere
Art. 5 - Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici
Art. 6 - Copertura finanziaria
Art. 7 - Impegno dei fondi
Art. 8 - Variazioni di bilancio
Art. 9 - Norma finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
In base ai DPR 15 gennaio 1972 n. 8 Sito esterno e n. 11, la Regione assume a proprio carico l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna necessarie per la regolazione degli stessi e per la sistemazione idrogeologica dei relativi bacini.
Dette opere comprendono quelle di IV e V categoria e non classificate ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le opere idrauliche nei corsi d' acqua ricadenti nei territori montani, di cui all'art. 39 - 2 comma, ultima parte - del RD 30 dicembre 1923 n. 3267.
Dette opere in particolare concernono:
- sistemazioni dell'alveo, contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d' acqua naturali;
- manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua.
Nella localizzazione di tali opere si terrà conto anche delle esigenze di difesa degli abitati e di importanti opere pubbliche.
Art. 2
Finanziamento
Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo precedente viene assegnato, per l'esercizio 1974, un fondo di L.2,5 miliardi.
Art. 3
Programmi di intervento
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i programmi di intervento e la conseguente destinazione dei finanziamenti.
La Giunta regionale formula le sue proposte previa consultazione delle amministrazioni provinciali, delle Comunità montane, del Comitato circondariale di Rimini nonchè delle rappresentanze dei comprensori interessati.
Detti programmi sono formulati organicamente per bacino idrografico, tenendo conto delle situazioni di maggior dissesto idraulico ed avendo presenti i programmi predisposti dallo Stato per le opere di sua competenza.
Art. 4
Esecuzione delle opere
Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere la Regione provvede direttamente, attraverso i propri uffici del Genio civile.
I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi. La giunta provvede altresì alla emanazione di tutti gli atti successivi all'approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori.
La Giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente al Presidente o a singoli componenti della Giunta regionale secondo le direttive dalla stessa deliberate.
Rimane comunque demandata alla competenza della Giunta l'approvazione degli atti di collaudo.
Art. 5
Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici
Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del Tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.
Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 Sito esterno, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.
Art. 6
Copertura finanziaria
Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive Lire 2.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 7,50% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell' entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.205.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, la operazione finanziaria di cui al 1 comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto dal 5 comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.
Alla maggiore spesa di L.205.000.000 prevista per l'esercizio 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l' amministrazione regionale farà fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 7
Impegno dei fondi
Il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dei programmi di intervento ed alla conseguente destinazione dei finanziamenti, di cui al 1 comma del precedente articolo 3, anche in pendenza della formale stipulazione dei mutui previsti dall'articolo 6 della presente legge, sulla base dell'affidamento da parte degli istituti mutuanti alla concessione dei mutui stessi.
Art. 8
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap. 25500 " Mutui per il finanziamento di interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna "( cni) - (titolo V - Categoria 1a - Rubrica 4a) L.2.500.000.000
Cap. 73130 " Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna "( cni) - (Titolo II - Sezione IV - Categoria 9a - Rubrica 16a) L.2.500.000.000
Art. 9
Norma finale
La legge regionale che disciplinerà organicamente i settori di competenza regionale relativi alla difesa del suolo e che conferirà la delega delle relative funzioni amministrative, detterà anche le opportune norme di raccordo con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 luglio 1974

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