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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 27

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D'ACQUA DELL'EMILIA-ROMAGNA(2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1975 n. 21

L.R. 6 settembre 1982 n. 44

Articolo aggiunto(1)
Nell'ambito delle competenze trasferite o delegate alla Regione in materia di opere idrauliche, difesa del suolo ed acque pubbliche a norma degli articoli 66, 69, 87, 89 e 90 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 Sito esterno, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino a carattere interregionale.
Per il più sollecito espletamento di tali compiti, l'Amministrazione regionale può provvedere anche mediante incarichi professionali a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità, esperienza e professionalità.
La Regione Emila-Romagna è autorizzata a stanziare per la realizzazione delle iniziative previste dal presente articolo L.1.000.000.000 nel biennio 1982/1983 in ragione di L.500.000.000 annui.(Cap. 39051 c.n.i.)

Note del Redattore:

L'art. 30 della L.R. 6 settembre 1982 n. 44 aggiunge un articolo dopo l'art. 9 della presente legge, senza specificare nè il numero di articolo, nè la eventuale rubrica.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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