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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato16/12/1985
2. Testo Originale08/07/1974

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 27

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D'ACQUA DELL'EMILIA-ROMAGNA(2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1975 n. 21

L.R. 6 settembre 1982 n. 44

Art. 3
Programmi di intervento
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i programmi di intervento e la conseguente destinazione dei finanziamenti.
La Giunta regionale formula le sue proposte previa consultazione delle amministrazioni provinciali, delle Comunità montane, del Comitato circondariale di Rimini nonché delle rappresentanze dei comprensori interessati.
Detti programmi sono formulati organicamente per bacino idrografico, tenendo conto delle situazioni di maggior dissesto idraulico ed avendo presenti i programmi predisposti dallo Stato per le opere di sua competenza.

Note del Redattore:

L'art. 30 della L.R. 6 settembre 1982 n. 44 aggiunge un articolo dopo l'art. 9 della presente legge, senza specificare nè il numero di articolo, nè la eventuale rubrica.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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