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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato16/12/1985
2. Testo Originale08/07/1974

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 27

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D'ACQUA DELL'EMILIA-ROMAGNA(2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1975 n. 21

L.R. 6 settembre 1982 n. 44

Art. 4
Esecuzione delle opere
Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere la Regione provvede direttamente, attraverso i propri uffici del Genio civile.
I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi. La Giunta provvede altresì alla emanazione di tutti gli atti successivi all'approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori.
La Giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente al Presidente o a singoli componenti della Giunta regionale secondo le direttive dalla stessa deliberate.
Rimane comunque demandata alla competenza della Giunta l'approvazione degli atti di collaudo.

Note del Redattore:

L'art. 30 della L.R. 6 settembre 1982 n. 44 aggiunge un articolo dopo l'art. 9 della presente legge, senza specificare nè il numero di articolo, nè la eventuale rubrica.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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