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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato16/12/1985
2. Testo Originale08/07/1974

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 27

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D'ACQUA DELL'EMILIA-ROMAGNA(2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1975 n. 21

L.R. 6 settembre 1982 n. 44

Art. 7
Impegno dei fondi
Il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dei programmi di intervento ed alla conseguente destinazione dei finanziamenti, di cui al 1° comma del precedente articolo 3, anche in pendenza della formale stipulazione dei mutui previsti dall'articolo 6 della presente legge, sulla base dell'affidamento da parte degli istituti mutuanti alla concessione dei mutui stessi.

Note del Redattore:

L'art. 30 della L.R. 6 settembre 1982 n. 44 aggiunge un articolo dopo l'art. 9 della presente legge, senza specificare nè il numero di articolo, nè la eventuale rubrica.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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