Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 16/12/1985 | ||
2. | 08/07/1974 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 27
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D'ACQUA DELL'EMILIA-ROMAGNA(2)
Art. 7
Impegno dei fondi
Il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dei programmi di intervento ed alla conseguente destinazione dei finanziamenti, di cui al 1° comma del precedente articolo 3, anche in pendenza della formale stipulazione dei mutui previsti dall'articolo 6 della presente legge, sulla base dell'affidamento da parte degli istituti mutuanti alla concessione dei mutui stessi.
Note del Redattore:
L'art. 30 della L.R. 6 settembre 1982 n. 44 aggiunge un articolo dopo l'art. 9 della presente legge, senza specificare nè il numero di articolo, nè la eventuale rubrica.
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".