Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 27

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D'ACQUA DELL'EMILIA-ROMAGNA(2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1975 n. 21

L.R. 6 settembre 1982 n. 44

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Finanziamento
Art. 3 - Programmi di intervento
Art. 4 - Esecuzione delle opere
Art. 5 - Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici
Art. 6 - Copertura finanziaria
Art. 7 - Impegno dei fondi
Art. 8 - Variazioni di bilancio
Art. 9 - Norma finale
- Articolo aggiunto
Art. 1
Finalità della legge
In base ai D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 Sito esterno e n. 11, la Regione assume a proprio carico l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna necessarie per la regolazione degli stessi e per la sistemazione idrogeologica dei relativi bacini.
Dette opere comprendono quelle di IV e V categoria e non classificate ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, nonché le opere idrauliche nei corsi d'acqua ricadenti nei territori montani, di cui all'art. 39 - 2° comma, ultima parte - del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.
Dette opere in particolare concernono:
- sistemazioni dell'alveo, contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali;
- manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua.
Nella localizzazione di tali opere si terrà conto anche delle esigenze di difesa degli abitati e di importanti opere pubbliche.
Art. 2
Finanziamento
Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo precedente viene assegnato, per l'esercizio 1974, un fondo di L.2,5 miliardi.
Art. 3
Programmi di intervento
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i programmi di intervento e la conseguente destinazione dei finanziamenti.
La Giunta regionale formula le sue proposte previa consultazione delle amministrazioni provinciali, delle Comunità montane, del Comitato circondariale di Rimini nonché delle rappresentanze dei comprensori interessati.
Detti programmi sono formulati organicamente per bacino idrografico, tenendo conto delle situazioni di maggior dissesto idraulico ed avendo presenti i programmi predisposti dallo Stato per le opere di sua competenza.
Art. 4
Esecuzione delle opere
Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere la Regione provvede direttamente, attraverso i propri uffici del Genio civile.
I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi. La Giunta provvede altresì alla emanazione di tutti gli atti successivi all'approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori.
La Giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente al Presidente o a singoli componenti della Giunta regionale secondo le direttive dalla stessa deliberate.
Rimane comunque demandata alla competenza della Giunta l'approvazione degli atti di collaudo.
Art. 5
Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici
Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del Tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.
Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 Sito esterno, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.
Art. 6

(sostituiti commi 1, 5, 6 e 7 da art. 11 L.R. 14 aprile 1975 n. 21)

Copertura finanziaria
Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive L.2.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15% annuo, oneri fiscali esclusi.
È autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzando irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.378.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 7
Impegno dei fondi
Il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dei programmi di intervento ed alla conseguente destinazione dei finanziamenti, di cui al 1° comma del precedente articolo 3, anche in pendenza della formale stipulazione dei mutui previsti dall'articolo 6 della presente legge, sulla base dell'affidamento da parte degli istituti mutuanti alla concessione dei mutui stessi.
Art. 8
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
a) Variazioni in aumento:
Cap.25500 "Mutui per il finanziamento di interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna" (c.n.i.) - (titolo V - Categoria 1ª - Rubrica 4ª)
L.2.500.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.73130 "Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna" (c.n.i.) - (Titolo II - Sezione IV - Categoria 9ª - Rubrica 16ª)
L.2.500.000.000
Art. 9
Norma finale
La legge regionale che disciplinerà organicamente i settori di competenza regionale relativi alla difesa del suolo e che conferirà la delega delle relative funzioni amministrative, detterà anche le opportune norme di raccordo con la presente legge.
Articolo aggiunto(1)
Nell'ambito delle competenze trasferite o delegate alla Regione in materia di opere idrauliche, difesa del suolo ed acque pubbliche a norma degli articoli 66, 69, 87, 89 e 90 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 Sito esterno, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino a carattere interregionale.
Per il più sollecito espletamento di tali compiti, l'Amministrazione regionale può provvedere anche mediante incarichi professionali a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità, esperienza e professionalità.
La Regione Emila-Romagna è autorizzata a stanziare per la realizzazione delle iniziative previste dal presente articolo L.1.000.000.000 nel biennio 1982/1983 in ragione di L.500.000.000 annui.(Cap. 39051 c.n.i.)

Note del Redattore:

L'art. 30 della L.R. 6 settembre 1982 n. 44 aggiunge un articolo dopo l'art. 9 della presente legge, senza specificare nè il numero di articolo, nè la eventuale rubrica.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Espandi Indice