LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 28
INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 11 luglio 1974
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento, potenziamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, compresi nel programma formulato, ai sensi dell'art. 20 del DPR 11 marzo 1968 n. 1090 , per il quinquennio 1971- 1975 ed approvato con decreto del ministro per i lavori pubblici n. 08612 in data 1 settembre 1971.
L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore dei Comuni e loro consorzi di un contributo in capitale nella misura fino al 70% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere o di lotti funzionali delle stesse.
In ciascun progetto sarà computata per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi una somma, ammessa a contributo, non superiore al 7% dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.