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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 28

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 11 luglio 1974

Art. 1
La Regione Emilia - Romagna interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento, potenziamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, compresi nel programma formulato, ai sensi dell'art. 20 del DPR 11 marzo 1968 n. 1090 Sito esterno, per il quinquennio 1971- 1975 ed approvato con decreto del ministro per i lavori pubblici n. 08612 in data 1 settembre 1971.
L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore dei Comuni e loro consorzi di un contributo in capitale nella misura fino al 70% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere o di lotti funzionali delle stesse.
In ciascun progetto sarà computata per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi una somma, ammessa a contributo, non superiore al 7% dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.

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