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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 28

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 11 luglio 1974

Art. 3
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma triennale degli interventi e la conseguente ripartizione dei finanziamenti.
La Giunta formula le sue proposte previa consultazione degli enti locali territoriali interessati e sentita la competente commissione consiliare.

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