LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 28
INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 11 luglio 1974
Art. 4
I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammesse a contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali competenti ed approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi.