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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 28

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 11 luglio 1974

Art. 4
I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammesse a contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali competenti ed approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi.

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