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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 28

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 11 luglio 1974

Art. 5
All'erogazione dei contributi in capitale la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità:
a) 30 per cento previa produzione da parte degli enti beneficiari dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 50 per cento previa dimostrazione da parte degli Enti beneficiari di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori predetti almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 20 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo.

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