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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 28

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 11 luglio 1974

Art. 6
Per fare fronte agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare nello stato di previsione della spesa di ciascuno dei tre soprarichiamati esercizi la somma di L.3.000.000.000, alla cui copertura finanziaria la Regione stessa provvede con la utilizzazione di quota parte della assegnazione statale di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, mediante la riduzione del fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per gli esercizi medesimi.
E' autorizzata, a tal fine, la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976.

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