Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 28

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 11 luglio 1974

Art. 7
A favore dei Comuni che abbiano ottenuto a beneficio proprio, o di consorzi dei quali facciano parte, il contributo in capitale di cui all'articolo 1 della presente legge, ed a richiesta degli stessi, la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui contratti dagli enti medesimi, per la copertura della parte della spesa riconosciuta necessaria rimasta a loro carico.
In caso di mancato pagamento da parte di Comuni o consorzi di Comuni della rata di ammortamento a loro carico, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli istituti mutuanti, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte degli istituti stessi del mancato pagamento.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923 n. 2440.
L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del 2 comma del presente articolo.
E' fatta salva la possibilità da parte dell'Ente fidejubente, d' intesa con i Comuni ed i Consorzi interessati, di ottenere durante il corso dell'ammortamento del prestito la sostituzione della garanzia fidejussoria come sopra costituita con delegazioni di pagamento rilasciate sulle entrate effettive ordinarie dei servizi di distribuzione dell'acqua realizzati con le opere finanziate con la presente legge, nei limiti di cui all'art. 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537 Sito esterno.

Espandi Indice