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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 28

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 11 luglio 1974

Art. 8
Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale i Comuni o loro consorzi dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
a) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;
b) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri per tutta la durata del prestito l'importo della rata annua di ammortamento a loro carico.
Essi dovranno altresì produrre una attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate d' ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non ancora delegate riscosse dall'ente.

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