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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1974, n. 30

PROROGA DELL'EFFICACIA DEL VINCOLO ALBERGHIERO DI CUI ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1692 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E PROROGHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 18 luglio 1974

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 Sito esterno e successive modificazioni e proroghe, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1975 per gli immobili destinati ad uso di albergo, pensione o locanda localizzati nel territorio della regione Emilia - Romagna.
Art. 2
Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili e compatibili con l'interesse regionale alla conservazione del patrimonio ricettivo alberghiero, le norme sostanziali e procedurali viventi nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 luglio 1974

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