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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1974, n. 32

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 luglio 1974

Titolo I
REGIME GIURIDICO, SCOPO, SEDE
Art. 1
Denominazione, natura, scopo, sede
E' istituito, con personalità giuridica, l'istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento.
Il suo funzionamento è disciplinato dalla presente legge e da un regolamento di cui al successivo articolo 15.
L'istituto ha lo scopo di concorrere a sviluppare una indagine scientifica e sperimentale sui problemi dell'apprendimento, ai fini di una formazione in grado di disporre i giovani a una specifica formazione professionale adeguata alla mutata condizione del lavoro e alla dinamica dei nuovi processi produttivi.
Pertanto, l'istituto si propone la ricerca interdisciplinare in campo psicopedagogico per la individuazione e sperimentazione di ipotesi didattiche. A tali fini:
a) promuove e svolge ricerche nell'ambito più specifico della psicopedagogia dell'apprendimento logico - matematico - linguistico - naturalistico;
b) realizza sperimentazioni didattiche;
c) mette a disposizione degli enti locali, delle autorità scolastiche, delle università, degli enti gestori della formazione professionale, dei sindacati, degli istituti di cultura e delle associazioni interessate nonchè dei singoli operatori i progetti didattici elaborati e le esperienze acquisite;
d) può, in accordo con gli enti di cui al punto c), d' intesa con l'autorità scolastica dar vita, nell' ambito delle competenze regionali, ad attività di formazione permanente dei docenti.
L'istituto ha la propria sede in Castel Maggiore (Bologna).
Art. 2
Attività
Per la realizzazione dei fini di cui al precedente articolo, l'istituto:
a) stabilisce rapporti con facoltà universitarie, istituti scientifici e culturali di carattere nazionale o internazionale e con ogni istituzione sociale che operi nel campo scientifico in generale e in particolare della formazione professionale e della istruzione;
b) svolge e finanzia ricerche su temi specifici, anche su richieste di enti ed associazioni, purchè tali temi rientrino nelle finalità dell'istituto stesso;
c) promuove iniziative per la divulgazione e la conoscenza delle metodologie e dei risultati conseguiti nei vari settori di ricerca;
d) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario o, comunque, utile nel campo dell'insegnamento e dell'apprendimento;
e) opera in collaborazione con gli enti locali, d' intesa con la scuola statale, per l'attuazione di sperimentazioni didattiche;
f) stabilisce rapporti, su richiesta degli enti locali, con organismi dagli stessi enti costituiti, operanti in settori che abbiano attinenza con le finalità dell'istituto;
g) collabora ad iniziative promosse dai distretti scolastici su richiesta degli stessi;
h) promuove ed organizza seminari, sperimentazioni, corsi, convegni;
i) provvede per ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi dell'istituto stesso.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 3
Sono organi dell'istituto regionale:
a) il consiglio d' amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 4
Consiglio d' amministrazione
Il consiglio d' amministrazione è composto di tredici membri, tra i quali di diritto il presidente dell' istituto, eletti dal consiglio regionale, dei quali cinque espressi dalla minoranza consiliare. I membri durano in carica cinque anni.
Il consiglio d' amministrazione è presieduto e convocato dal presidente dell'istituto. Può altresì essere convocato su iniziativa di almeno quattro dei suoi membri o per atto del presidente della regione.
Il consiglio d' amministrazione delibera con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Con decreto del presidente della regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, viene disposto lo scioglimento del consiglio d' amministrazione, per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il normale funzionamento dell'istituto.
Lo scioglimento del consiglio d' amministrazione comporta la decadenza di tutti gli organi dell'istituto.
Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un commissario per la provvisoria gestione dell' istituto.
Gli organi disciolti devono essere ricostituiti entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Art. 5
Compiti del consiglio d' amministrazione
Spetta al consiglio d' amministrazione:
a) nominare nel proprio seno due vicepresidenti;
b) nominare il direttore dell'istituto fra i membri del comitato scientifico e designare la persona che, di volta in volta, sostituirà il direttore in caso di sua assenza o impedimento;
c) predisporre e deliberare il regolamento di cui al successivo articolo 15;
d) deliberare i programmi generali di ricerca e di sperimentazione nonchè i singoli piani di attuazione dell'istituto proposti dal comitato scientifico e inviarli per l'approvazione del consiglio regionale;
e) predisporre e deliberare, sulla base dei programmi di attività, i bilanci preventivi; predisporre e deliberare i bilanci consuntivi e rendere conto della situazione patrimoniale;
f) deliberare su ogni questione attinente al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituto e approvare i conferimenti di incarichi e consulenze proposti dal comitato scientifico;
g) deliberare sul contratto relativo alla nomina del direttore;
h) deliberare i contratti relativi a ricerche e a studi da effettuare da parte dell'istituto e che comportino specifici finanziamenti;
i) deliberare i compensi per collaboratori e consulenti esterni della cui opera l'istituto intenda avvalersi;
l) compilare una relazione generale annuale sull'attività dell'istituto, da inviare all'assessore regionale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo;
m) deliberare sulla accettazione di donazioni o lasciti a favore dell'istituto nonchè in materia di vendita e acquisti di beni immobili e, nei casi previsti dal regolamento, dei beni mobili;
n) deliberare in materia di liti attive e passive, di transazioni e di arbitrati;
o) deliberare, su proposta del direttore, l'organizzazione dei servizi tecnico - scientifici dell'istituto;
p) deliberare, in generale, su tutte le materie che non siano attribuite alla competenza di altri organi dell'istituto;
q) instaurare rapporti con enti ed istituzioni che svolgono attività attinenti alle finalità dell'istituto e, in particolare, con le università.
Alla attività amministrativa dell'istituto è preposto un segretario d' amministrazione.
Art. 6
Presidente
Il presidente dell'istituto è eletto dal consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 dello statuto della regione Emilia - Romagna. Il presidente dura in carica cinque anni.
Art. 7
Compiti del presidente
Al presidente dell'istituto sono demandati i seguenti compiti:
a) convocare e presiedere il consiglio d' amministrazione;
b) rappresentare l'istituto nei rapporti esterni ed in giudizio;
c) sovraintendere alla esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'istituto;
d) stipulare i contratti dell'istituto; firmare i mandati unitamente al funzionario che assumerà, in base al regolamento di cui all'articolo 15, i compiti amministrativi;
e) designare uno dei due vicepresidenti con l'incarico di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 8
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, ed ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto nonchè di accertare la regolarità delle scritture e operazioni contabili e di effettuare riscontri di cassa.
Il consiglio regionale elegge con voto limitato a due i tre membri effettivi e con voto limitato ad uno i due membri supplenti.
I membri effettivi nominano nel proprio seno il presidente. Il collegio dura in carica tre anni.
Dei risultati dell'attività di vigilanza, il collegio dei revisori dei conti riferisce alla giunta e al consiglio regionali.
Art. 9
Comitato scientifico
Il comitato scientifico è composto di tredici membri eletti dal consiglio regionale, cinque dei quali espressi dalla minoranza.
I membri devono essere scelti fra persone di riconosciuta competenza scientifica in relazione agli scopi dell'istituto.
Il comitato è convocato dal direttore dell'istituto di propria iniziativa o quando lo richiedono almeno sette dei suoi membri. Il comitato può essere altresì convocato dal presidente dell'istituto.
Art. 10
Compiti del comitato scientifico
Spetta al comitato scientifico:
a) elaborare ipotesi generali di ricerca e sperimentazione;
b) proporre i programmi generali dell'istituto e i relativi piani annuali di attività;
c) proporre la costituzione di gruppi di ricerca, anche su iniziativa del direttore, nonchè conferire incarichi di ricerca, studio o consulenza, ritenuti utili al conseguimento delle finalità dell'istituto e al perseguimento degli obbiettivi del piano di attività;
d) affidare a propri membri compiti di coordinamento nell'attuazione dei singoli piani di attività.
Art. 11
Direttore
Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione fra i membri del comitato scientifico, su indicazioni del comitato stesso fino ad un massimo di tre nominativi.
L'incarico ha la durata di un quinquennio, secondo condizioni stabilite contrattualmente in conformità all'articolo 5, lettera f).
Art. 12
Compiti del direttore
Spetta al direttore:
a) coordinare l'attività del comitato scientifico presiedendone le riunioni;
b) svolgere attività di coordinamento e di propulsione della ricerca e dei servizi tecnico - scientifici dell'istituto, nonchè di esecuzione, per quanto di propria competenza, delle deliberazioni degli organi dell'istituto stesso;
c) promuovere e curare la realizzazione dei piani, programmi, ricerche e sperimentazioni approvati dagli organi competenti;
d) esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge ed eventualmente dal regolamento di cui al successivo articolo 15, e quando ne sia richiesto dagli organi dell'istituto o dal comitato scientifico;
e) partecipare, quando non vi siano motivi di incompatibilità da valutarsi in relazione all'oggetto in discussione, alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto ma con facoltà di esprimere, sui vari argomenti, il proprio parere;
f) suggerire iniziative, avanzare proposte per eventuali piani e programmi di ricerche e di sperimentazioni da sottoporre al comitato scientifico e collaborare nella determinazione del programma generale e di attività dell'istituto;
g) proporre al consiglio d' amministrazione la organizzazione dei servizi tecnico - scientifici dell'istituto e sovraintendere alla medesima;
h) redigere annualmente una relazione sull'attività svolta da inviare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al consiglio d' amministrazione e al comitato scientifico.
Art. 13
Revoca e sostituzione
Il presidente dell'istituto, i membri del consiglio d' amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del comitato scientifico e il direttore possono essere revocati o sostituiti nei casi e nelle forme previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 15.
Art. 14
Controlli
Copia delle deliberazioni del consiglio d' amministrazione, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al presidente della regione entro tre giorni dalla loro adozione.
Il presidente della regione, entro otto giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il presidente della regione può chiederne alla giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, che deve essere pronunciato entro dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.
Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare.
Le funzioni del presidente della regione, di cui ai commi precedenti, possono essere delegate, con proprio atto, a un assessore.
Il regolamento e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le variazioni nonchè quelle relative ai programmi generali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del consiglio regionale; le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmesse alla regione entro il 10 settembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato al consiglio regionale, per la ratifica, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Art. 15
Regolamento e personale
Il regolamento dell'istituto, approvato dal consiglio d' amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento e ratificato dal consiglio regionale, determina e detta:
a) le norme per la gestione amministrativa e contabile dell'istituto;
b) la pianta organica e le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente equiparato, ove la natura del rapporto lo consenta, a quello dei dipendenti della regione;
c) le norme per la revoca o la sostituzione previste dall'articolo 13 della presente legge;
d) eventuali altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'istituto.
Personale della regione può essere comandato presso l'istituto con deliberazione della giunta regionale e, qualora si tratti di personale assegnato alla presidenza del consiglio, con deliberazione della giunta regionale adottata d' intesa con l'ufficio di presidenza.
L'istituto non può procedere all'assunzione di personale prima di avere fatto richiesta alla giunta regionale se intenda comandare presso di esso personale dipendente dalla regione.
Titolo III
BILANCIO, ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 16
Esercizio finanziario, bilanci
L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo è presentato entro il 31 luglio dal consiglio d' amministrazione dell'istituto al consiglio regionale per la ratifica, che deve avere luogo entro il 30 settembre successivo.
Il bilancio consuntivo è presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo dal consiglio d' amministrazione dell'istituto al consiglio regionale per la ratifica, che deve aver luogo entro il 31 maggio successivo.
Il bilancio consuntivo contiene la descrizione e la motivazione dei residui attivi e passivi.
I rilievi in sede di ratifica del bilancio devono essere deliberati dal consiglio regionale e sono comunicati senza ritardo al consiglio d' amministrazione dell'istituto, che vi si deve adeguare.
Art. 17
Mezzi finanziari
L'istituto provvede alle spese per la sua attività:
a) con il contributo annuo della regione Emilia - Romagna;
b) con eventuali contributi, donazioni e lasciti di altri enti pubblici e di soggetti privati;
c) con eventuali proventi derivanti dall'attività dell' istituto.
Il fondo iniziale di dotazione dell'istituto è messo a disposizione dalla regione Emilia - Romagna.
L'ammontare del fondo di dotazione, di cui al precedente comma, è fissato, per l'esercizio 1974, nell' importo di L.150.000.000. A tale onere la regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1974 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1973, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno.
Il contributo annuo di funzionamento è stabilito, per gli anni 1975/ 77, in ragione di L.200.000.000 per ciascun esercizio. L'entità del contributo per gli esercizi successivi al 1977 sarà determinata con legge di bilancio. A partire dal 1975 verrà iscritto nello stato di previsione della spesa un apposito capitolo relativo alla concessione del contributo annuo di finanziamento.
Alla maggiore spesa di L.50.000.000 dell'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, si fa fronte con l'incremento naturale del fondo comune spettante pro- quota alla regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Art. 18
Variazioni di bilancio
Al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.150.000.000
Al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap.11650 " Fondo iniziale di dotazione per l'istituto regionale di psicopedagogia dell' apprendimento " - (Titolo I - Sezione II - Categoria 4a - Rubrica 2a) -(cni)
L.150.000.000
NORME TRANSITORIE
I
Nella prima applicazione della presente legge il consiglio regionale, con votazioni separate, nomina il direttore dell'istituto su proposta della giunta, e dodici membri del comitato scientifico.
II
In pendenza dell'attuazione del regolamento di cui al precedente articolo 15, i mandati saranno validi con la sola firma del presidente.

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