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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO
Espandere area tit3 Titolo III - DELLE ADUNANZE
Espandere area tit4 Titolo IV - ORDINAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI SUOI UFFICI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell'articolo 130, I comma, della Costituzione Sito esterno.
Il controllo di merito sugli atti degli enti locali ai sensi dell'articolo 130, II comma, della Costituzione Sito esterno, ha carattere eccezionale e si esercita mediante richiesta motivata di riesame, nei casi determinati dalla legge.
Il controllo è esercitato dall'organo regionale a tal fine costituito.
L'organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli enti locali.
Art. 2
I controlli sono esercitati da un Comitato e da sezioni decentrate costituiti nei modi stabiliti dalla legge.
Il Comitato e le sezioni decentrate costituiscono l'organo della Regione.
Essi non possono promuovere nè svolgere diretta attività di consultazione delle associazioni di categoria e delle altre formazioni della società civile.
Il Comitato e le sezioni per il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali esercitano le loro funzioni in modo autonomo.
Essi durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esercitano le proprie funzioni fino alla loro rinnovazione.
Art. 3
L'organo di controllo pronuncia:
a) dichiarazione di non luogo a provvedere per mancanza di rilievi;
b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
c) ordinanza motivata di richiesta di riesame.
Per l'esercizio del potere di controllo sostitutivo sugli atti, nei casi previsti dalla legge, nomina un commissario.
Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.
Art. 4
Il Consiglio regionale discute annualmente una relazione della Giunta sull'attività dell'organo regionale di controllo.
A tal fine il Comitato regionale e ciascuna sezione inviano, al termine di ogni anno, alla Giunta ed al Consiglio una propria relazione sull'attività svolta, previa eventuale conferenza dei presidenti.
Titolo II
COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO
Art. 5
Il Comitato regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle province, dei consorzi di cui fanno parte le province e degli enti ospedalieri regionali.
Art. 6
Le sezioni provinciali o circondariali, costituite con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 58, III comma dello Statuto, esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane, degli enti ospedalieri provinciali, degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali di zona, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza, nonchè degli altri enti locali a tal fine indicati da leggi statali, aventi sede nel territorio di ciascuna delle province della regione.
Esercitano parimenti il controllo sugli atti di partecipanze agrarie, università agrarie, consorzi per le strade vicinali di uso pubblico nonchè di associa