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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO
Espandere area tit3 Titolo III - DELLE ADUNANZE
Espandere area tit4 Titolo IV - ORDINAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI SUOI UFFICI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell'articolo 130, I comma, della Costituzione Sito esterno.
Il controllo di merito sugli atti degli enti locali ai sensi dell'articolo 130, II comma, della Costituzione Sito esterno, ha carattere eccezionale e si esercita mediante richiesta motivata di riesame, nei casi determinati dalla legge.
Il controllo è esercitato dall'organo regionale a tal fine costituito.
L'organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli enti locali.
Art. 2
I controlli sono esercitati da un Comitato e da sezioni decentrate costituiti nei modi stabiliti dalla legge.
Il Comitato e le sezioni decentrate costituiscono l'organo della Regione.
Essi non possono promuovere nè svolgere diretta attività di consultazione delle associazioni di categoria e delle altre formazioni della società civile.
Il Comitato e le sezioni per il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali esercitano le loro funzioni in modo autonomo.
Essi durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esercitano le proprie funzioni fino alla loro rinnovazione.
Art. 3
L'organo di controllo pronuncia:
a) dichiarazione di non luogo a provvedere per mancanza di rilievi;
b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
c) ordinanza motivata di richiesta di riesame.
Per l'esercizio del potere di controllo sostitutivo sugli atti, nei casi previsti dalla legge, nomina un commissario.
Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.
Art. 4
Il Consiglio regionale discute annualmente una relazione della Giunta sull'attività dell'organo regionale di controllo.
A tal fine il Comitato regionale e ciascuna sezione inviano, al termine di ogni anno, alla Giunta ed al Consiglio una propria relazione sull'attività svolta, previa eventuale conferenza dei presidenti.
Titolo II
COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO
Art. 5
Il Comitato regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle province, dei consorzi di cui fanno parte le province e degli enti ospedalieri regionali.
Art. 6
Le sezioni provinciali o circondariali, costituite con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 58, III comma dello Statuto, esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane, degli enti ospedalieri provinciali, degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali di zona, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza, nonchè degli altri enti locali a tal fine indicati da leggi statali, aventi sede nel territorio di ciascuna delle province della regione.
Esercitano parimenti il controllo sugli atti di partecipanze agrarie, università agrarie, consorzi per le strade vicinali di uso pubblico nonchè di associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, aventi sede nel territorio di ciascuna delle province della regione.
Art. 7
I casi di incompatibilità con l'ufficio di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dalla legge della Repubblica che disciplina la costituzione dell'organo stesso.
Art. 8
Il presidente della Giunta regionale nomina il Comitato e le sezioni e designa, per ciascuno di essi, un funzionario della Regione ad espletare le funzioni di segretario.
Fissa con proprio provvedimento la data dell'insediamento dell'organo di controllo.
Le adunanze del Comitato e delle sezioni, fino all'elezione dei loro presidenti, sono presiedute dal componente effettivo più anziano di età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.
Art. 9
Il Comitato e le sezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il proprio presidente fra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.
Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.
A parità di voti, risulta eletto l'esperto che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio regionale e, a parità di questi voti, l'esperto più anziano di età.
Il presidente dura in carica per il tempo corrispondente ad un terzo della legislatura regionale.
Art. 10
In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal componente effettivo più anziano fra quelli eletti dal Consiglio regionale.
In caso di impedimento o di assenza anche del componente effettivo più anziano, assume le funzioni di presidente il terzo componente effettivo.
In caso di impedimento o di assenza di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano.
L'anzianità si desume dalla data di nomina e, a parità di data di nomina, dal numero dei voti riportati. A parità di voti, prevale l'età.
Art. 11
In caso di impedimento o di assenza, il componente effettivo fra quelli eletti dal Consiglio regionale è sostituito dal componente elettivo supplente più anziano.
Per la valutazione dell'anzianità si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 12
Quando all'ordine del giorno del Comitato o delle sezioni figurino atti indicati nell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, il presidente convoca anche il medico provinciale rispettivamente del capoluogo della regione o dei capoluoghi di ciascuna provincia.
Art. 13
I componenti dell'organo di controllo decadono qualora sopravvengano cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste da legge della Repubblica.
Nei casi previsti dal comma precedente, la causa di decadenza è contestata dal presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente.
Qualora si tratti di incompatibilità, il Consiglio chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica di membro del Comitato o della sezione e quella che ha causato l'incompatibilità.
Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.
La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal presidente della Giunta regionale al Commissario di Governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o all'Amministrazione provinciale, per le sostituzioni di rispettiva competenza.
Art. 14
Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del Comitato o della sezione di appartenenza, il quale ne dà immediata comunicazione al presidente della Giunta regionale.
Art. 15
Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del Comitato o della sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.
Titolo III
DELLE ADUNANZE
Art. 16
Nel corso delle adunanze possono, su richiesta di ciascun componente, essere sentiti funzionari dell'organo di controllo per informazioni e chiarimenti su singoli affari in trattazione.
L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere trasmesso, almeno due giorni prima dell'adunanza, al domicilio dei componenti effettivi e supplenti a mezzo lettera contenente anche l'indicazione della data e dell'ora fissate per la convocazione.
In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata, mediante avviso anche telefonico ai componenti, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
L'organo di controllo può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno di essi si oppone. Può altresì deliberare, con voto unanime dei presenti, di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all' ordine del giorno.
Art. 17
L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.
Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I componenti dell'organo di controllo si esprimono a voto palese.
Art. 18
Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia semplice o autentica dei provvedimenti dell'organo di controllo e, qualora sia direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.
Art. 19
La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede dell'organo di controllo almeno due giorni, non festivi, precedenti la data fissata per l'adunanza, salvo il caso di convocazione d' urgenza.
In quest' ultimo caso la documentazione deve essere disponibile almeno ventiquattro ore prima della seduta.
Art. 20
Il presidente può assegnare ai componenti dello organo di controllo l'incarico di riferire sugli oggetti posti all'ordine del giorno.
Art. 21
Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate.
Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale, indicando i nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione e di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza.
Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.
Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le indicazioni da lui rese durante la adunanza nella forma testuale da lui dettata.
I verbali sono estesi dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario.
Di essi si dà lettura ai fini dell'approvazione da fare constare a verbale nel corso della seduta successiva.
Art. 22
I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria dell'organo di controllo.
Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione o di ottenerne, a proprie spese, copia semplice o autentica.
Art. 23
La segreteria del Comitato o della sezione rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi nello stesso giorno il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.
Art. 24
Il Comitato e le sezioni debbono ammettere i rappresentanti degli enti sottoposti al controllo, che ne abbiano fatto richiesta, a partecipare, con diritto di parola, alle sedute nelle quali si esaminano le deliberazioni che riguardano gli enti rappresentati; possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.
I rappresentanti degli enti suddetti hanno facoltà di farsi accompagnare da altri amministratori e di farsi assistere da funzionari.
La discussione conclusiva e la conseguente decisione del Comitato e delle sezioni hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.
Art. 25
L'annullamento per illegittimità degli atti sottoposti al controllo è pronunciato entro venti giorni dal ricevimento degli stessi, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio riscontrato.
Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci.
Ove l'organo di controllo chieda all'ente locale chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, i termini suddetti, rispettivamente di venti o di quaranta giorni, vengono interrotti. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, oppure di quaranta giorni quando si tratti di bilanci.
L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio è formulata e comunicata entro il termine di cui al I o al II comma, e per una sola volta.
La decorrenza del termine è provata dal timbro - data apposto dall'ufficio di segreteria dell'organo di controllo.
Art. 26
Quando l'organo di controllo ritenga di formulare osservazioni sul merito di una deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, deve, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, invitare con ordinanza motivata gli enti interessati a riprenderla in esame.
Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci.
L'atto di conferma senza modificazioni della deliberazione da parte dell'ente locale comporta conferma della propria precedente motivazione.
L'ulteriore esame è limitato ai vizi di legittimità propri dell'atto di conferma e deve effettuarsi in tutti i casi nel termine di venti giorni.
L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio è disciplinata secondo le modalità di cui al III, IV e V comma dell'articolo precedente.
Art. 27
Il Comitato e le sezioni sono tenuti ad adottare le ordinanze di rinvio per il riesame o di annullamento nei termini perentori stabiliti dalla legge.
In mancanza della tempestiva adozione dei predetti provvedimenti, le deliberazioni degli enti locali devono intendersi esecutive ad ogni effetto.
Parimenti, le deliberazioni divengono esecutive quando i provvedimenti dell'organo di controllo vengono adottati dopo che i predetti termini sono trascorsi.
Art. 28
I provvedimenti dell'organo di controllo, di cui all'articolo precedente, devono essere comunicati tempestivamente.
I provvedimenti adottati allo scadere dei termini perentori stabiliti dalla legge sono comunicati immediatamente per via telegrafica. In tal caso la comunicazione deve contenere il testo integrale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio per riesame ovvero di annullamento. L'organo di controllo, entro cinque giorni, comunica il testo integrale del provvedimento adottato.
Art. 29
I provvedimenti dell'organo di controllo sono definitivi.
Art. 30
Il Comitato o le sezioni trasmettono al Presidente della Giunta gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della rappresentanza in giudizio della Regione.
Titolo IV
ORDINAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI SUOI UFFICI
Art. 31
Il presidente del Comitato o della sezione formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati;
formula, d' intesa con gli altri componenti del Comitato o della sezione, proposte alla Giunta regionale circa il personale e il fabbisogno di spesa.
L'attività del Comitato e delle sezioni è diretta dai rispettivi presidenti secondo le norme della presente legge.
Art. 32
I componenti del Comitato e quelli delle sezioni debbono astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti ai quali siano direttamente interessati.
Art. 33
La sede, gli apparati degli uffici e l'organico del personale addetto all'organo di controllo sono disposti dalla Regione.
Fermo lo stato giuridico e il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze del Comitato o della sezione cui è destinato.
Art. 34
Il segretario assiste alle adunanze dell'organo di controllo, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni dell'organo di controllo sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del presidente, provvede agli incombenti che gli siano da questi commessi per il regolare funzionamento dell'organo.
Il segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni dell'organo di controllo e del suo presidente oltrechè del personale degli uffici dell'organo stesso.
Nel caso di assenza o di impedimento del segretario, le sue funzioni sono svolte da un funzionario tra quelli più elevati in grado addetti all'organo, designato dal presidente del Comitato di controllo o della sezione decentrata.
Art. 35
Le disposizioni del regolamento 29 febbraio 1972, n. 3, sono abrogate.
Art. 36
Le spese per il personale e per il funzionamento e mantenimento degli uffici di cui al precedente articolo 33, sono autorizzate per l'esercizio 1974 nei limiti di somma di cui ai capitoli di spesa compresi nella rubrica III - " Spese per il funzionamento degli organi di controllo " della sezione I, titolo I.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 febbraio 1974

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