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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 1
Nel territorio della regione Emilia - Romagna l'esercizio venatorio è consentito a tutti i titolari di licenza di caccia, rilasciata a norma del tu delle leggi sulla caccia 10 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni a parità di diritti e di doveri, per soli fini sportivi.
Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tutto il territorio della regione è sottoposto a regime di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi.
La giunta regionale - a norma della presente legge e secondo la procedura dell'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 - approva il calendario annuale per l'esercizio venatorio e propone al consiglio regionale il regolamento per i territori di caccia autogestita, tenendo conto dello stato della selvaggina e dell'andamento delle colture agricole.
Le integrazioni del calendario venatorio regionale, che sono di competenza dei comitati provinciali della caccia a norma degli artt. 6 e seguenti, devono essere assunte nei quindici giorni successivi alla data di approvazione del provvedimento della giunta regionale e trasmesse alla regione ed a tutti i comitati provinciali della caccia della regione Emilia - Romagna, per la pubblicazione a norma dell'art. 11.

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