LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33
ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974
Art. 11
Pubblicazione del calendario venatorio
I comitati provinciali della caccia - nei quindici giorni seguenti la data in cui la deliberazione della giunta regionale diviene esecutiva - diffondono il calendario venatorio mediante manifesto.
In detto manifesto vengono riportate le integrazioni del calendario venatorio adottate da ciascun comitato della caccia della regione.
Analoga procedura viene adottata per la diffusione del regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita.
L'assessorato regionale competente rende noti, nelle forme più idonee, i calendari venatori adottati dalle altre regioni.