LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33
ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974
Art. 13
Zone di rifugio in territorio di caccia controllata
Con deliberazione del comitato provinciale della caccia territorialmente competente, possono essere costituite zone di rifugio, per la durata della stagione venatoria, a tutela di situazioni aventi particolare interesse faunistico, quando siano in corso le procedure previste per l'istituzione di ambiti di produzione e protezione a norma della legge regionale n. 5/ 1974.