Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 14
Tesserino per l'esercizio venatorio in Emilia - Romagna
I titolari di licenza che esercitano lo sport venatorio in tutto il territorio dell'Emilia - Romagna, devono essere in possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione tramite i comitati provinciali della caccia.
Tale tesserino consente l'esercizio venatorio nel territorio libero.
Nei territori di caccia autogestita l'esercizio venatorio è consentito secondo le norme indicate nel regolamento regionale di cui all'art. 25 della legge n. 5/ 1974 Sito esterno.
Nelle riserve di caccia, oltre al tesserino di cui al primo comma, il cacciatore deve essere in possesso dell'autorizzazione giornaliera che viene rilasciata dal direttore concessionario.
I cacciatori residenti in Emilia - Romagna possono richiedere il tesserino di autorizzazione al comitato provinciale della caccia della provincia di residenza, anche tramite le associazioni venatorie.
I cacciatori non residenti in Emilia - Romagna possono richiedere il tesserino al comitato - caccia della provincia dove intendono esercitare la caccia, direttamente oppure tramite il comitato della caccia della provincia di residenza.
Il tesserino rilasciato ai cacciatori non residenti avrà validità:
- a partire dalla data di apertura generale dell'esercizio venatorio nella regione di residenza;
- per un numero massimo di giornate settimanali pari a quello consentito nella regione di provenienza, ma non superiore a quelle ammesse per i cacciatori dell'Emilia - Romagna;
- per una o per tutte le province, a richiesta.
I cacciatori non residenti in Emilia - Romagna potranno ottenere il rilascio del tesserino sopraddetto soltanto se in possesso di quello valido nella provincia o nella regione di residenza, quando vi sia richiesto.
Il tesserino rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza - quando richiesto - dovrà sempre essere presentato unitamente a quello della regione Emilia - Romagna.
Le giornate di caccia comunque effettuate in altra regione sono considerate come compiute nel territorio dell'Emilia - Romagna.
Le sanzioni amministrative comminate al cacciatore in altre regioni sono ritenute valide, per gli effetti che ad esse conseguono, anche nella regione Emilia - Romagna.
Il rilascio del tesserino ai cacciatori è subordinato altresì al versamento sull'apposito conto corrente, istituito dalla regione Emilia - Romagna, di una quota a titolo di partecipazione alle spese di ripopolamento o di rimborso delle spese di stampa e distribuzione, annualmente determinato dalla giunta regionale.
Detto importo sarà di entità diversa, a seconda che il tesserino venga richiesto per una o per tutte le province della regione.
L'importo derivante dal rilascio dei tesserini richiesti per l'esercizio venatorio in una sola provincia, viene versato dalla giunta alle province territorialmente interessate.
L'introito dei tesserini rilasciati per l'esercizio venatorio nell'intera regione viene destinato dalla giunta regionale ad integrare il programma regionale di ripopolamento approvato a norma della legge n. 5/ 1974 Sito esterno ed a miglioramenti colturali destinati all' alimentazione della selvaggina nelle bandite e nelle oasi.

Espandi Indice