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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 16
Divieto di raccogliere uova e detenere selvaggina
E' fatto divieto, a chiunque, di prelevare nidi e detenere uova, nuovi nati e selvaggina in genere in tutto il territorio della regione, comunque aperto alla caccia, comprese le riserve di caccia, senza l'autorizzazione scritta del comitato provinciale della caccia competente per territorio.
Chi raccolgie uova e giovani selvatici per motivi di immediata necessità al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, ne deve dare comunicazione entro ventiquattro ore ad una guardia venatoria e all'organismo competente alla gestione del territorio o al comitato provinciale della caccia, che provvedono agli opportuni interventi.
Il presidente del comitato della caccia, per le esigenze del ripopolamento, può autorizzare deroghe al divieto sopraddetto limitatamente alla selvaggina stanziale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

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