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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 17
Per la salvaguardia dei nidi
Per la salvaguardia dell'integrità dei nidi e per promuovere il completamento del ciclo naturale di riproduzione degli uccelli, la regione Emilia - Romagna stanzia, a partire dal bilancio 1975, L.25.000.000, che verranno assegnati, tramite le amministrazioni provinciali, ai conduttori e lavoratori agricoli che provvedano alla salvaguardia dei nidi nei territori di loro proprietà o in uno, secondo le modalità che verranno indicate con deliberazione della giunta regionale sentita la consulta regionale sui problemi venatori e d' intesa con la competente commissione del consiglio regionale.

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