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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 18
Ripopolamento di selvaggina stanziale
Le immissioni di selvaggina in tutti gli ambiti territoriali di protezione e produzione, nel territorio libero, nelle riserve di caccia e nei territori di caccia autogestita, devono essere autorizzate dal comitato provinciale della caccia e contenute nei limiti approvati con la carta faunistica regionale di cui alla lr n. 5/ 1974. Devono, inoltre, essere effettuate nei periodi e con modalità idonei ad evitare danni alle colture agricole.

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