LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33
ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974
Art. 18
Ripopolamento di selvaggina stanziale
Le immissioni di selvaggina in tutti gli ambiti territoriali di protezione e produzione, nel territorio libero, nelle riserve di caccia e nei territori di caccia autogestita, devono essere autorizzate dal comitato provinciale della caccia e contenute nei limiti approvati con la carta faunistica regionale di cui alla lr n. 5/ 1974. Devono, inoltre, essere effettuate nei periodi e con modalità idonei ad evitare danni alle colture agricole.