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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 19
Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento
Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento
La selvaggina proveniente da allevamenti, quando non sia accompagnata da certificato sanitario, prima di essere liberata, deve essere soggetta a preventivo controllo dei veterinari comunali al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.
La selvaggina rinvenuta in campagna morta od in stato fisico anormale, deve essere consegnata all' autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa al comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
In caso di epizoozia, il comitato provinciale della caccia, sentiti gli organismi venatori territorialmente competenti, nonchè il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, d' intesa con il veterinario provinciale delibera gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio faunistico.
Delle decisioni assunte viene data comunicazione alla consulta regionale sui problemi venatori.

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