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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 2
Fauna selvatica protetta
Gli uccelli e i mammiferi non compresi nell'elenco di cui all'articolo seguente, sono protetti a tutti gli effetti e ne è proibita in ogni tempo l'uccisione e la cattura.
Dalla protezione di cui al comma precedente sono esclusi i topi, le arvicole e le talpe.
E' altresì escluso dalla protezione il gatto domestico vagante ad una distanza superiore a centocinquanta metri da fabbricati abitati.
Per i cani vaganti vigono le norme dell'art. 73 della legge 5 giugno 1939, n. 1016 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.

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