LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33
ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974
Art. 21
Limitazioni e divieti dell'esercizio venatorio
E' sempre vietato l'uso di mezzi indicati all'art. 14, 3 comma del tu della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni in quanto non in contrasto con la presente legge.
Sono tenute valide nel territorio regionale comunque aperto alla caccia le limitazioni previste dagli artt. 28, 32, 33, 35, 37 del tu delle leggi sulla caccia sopracitato.