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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 22
Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazioni o di allevamento
E' vietato a chiunque la caccia nel caso in cui l'esercizio venatorio arreca danno effettivo alle colture.
Sono da ritenere coltivazioni suscettibili di danneggiamento: le coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo, le colture erbacee da semente o da frutto fino al raccolto; i prati artificiali e naturali e le foraggere mature per lo sfalcio, dalla ripresa della vegetazione alla seconda domenica di settembre.
E' sempre vietato danneggiare, anche con lo sparo, le piante da frutto, i vivai e i terreni rimboschiti appositamente tabellati dal servizio forestale o dagli enti locali.
L'esercizio venatorio in detti terreni, durante il periodo in cui gli stessi sono in attualità di coltivazione e quando arreca danno effettivo alle colture, è punito a norma degli artt. 30 e 79 del tu delle leggi sulla caccia e dell'articolo 27 della presente legge regionale.
E' fatto divieto di sparo nei recinti entro i quali è tenuto a pascolo allevamento di bestiame.

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