Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 23
Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi
Qualora, durante la stagione venatoria, vengano a cessare le condizioni previste dall'art. 24 della legge regionale n. 5/ 1974 per l'istituzione dei fondi chiusi, in detti terreni permane il divieto di esercizio venatorio.
Il comprensorio deve venire tempestivamente tabellato, a norma dell'art. 13 della presente legge, dal comitato provinciale della caccia.

Espandi Indice