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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 24
Divieto d' uso della carabina, della spingarda e del fucile a canna rigata e delle armi corte
Su tutto il territorio della regione è vietato l'uso a scopo venatorio della carabina calibro 22, delle carabine ad aria compressa e delle armi corte.
E' altresì vietato l'uso della spingarda, di ogni altra arma di calibro superiore al 12 ed inferiore al 36, nonchè delle armi a canna rigata. L'uso della carabina calibro 22 e delle armi a canna rigata è consentito ai cacciatori che ne siano espressamente autorizzati dal comitato provinciale della caccia in quanto incaricati di un servizio di pubblico interesse.
La giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e la competente commissione consiliare, può vietare l'uso per scopo venatorio di armi e munizioni non indicate ai commi I e II.

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