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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 25
Appostamenti di caccia fissi e temporanei
Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura od altra materia solida (metallo, legno, materie plastiche o plastificate, faesite, o materiali simili) comunque approntati per essere usati, a più riprese, durante la stagione venatoria.
Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni, zattere ancorate e simili, usati in corsi e specchi d' acqua naturali od artificiali, nonchè ai margini degli stessi. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione di sito, il cacciatore deve richiedere l'autorizzazione al proprietario o al conduttore del terreno. Gli appostamenti temporanei, senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del terreno, debbono essere rimossi al termine della giornata venatoria.
In ogni appostamento fisso non possono esercitare la caccia contemporaneamente più di quattro cacciatori.
Ogni appostamento fisso può essere costituito da un capanno principale e da non più di due altri capanni compresi nel raggio di cento metri dal capanno principale.
E' vietata l'apposizione di " tabelle " per la delimitazione della " zona di rispetto ".
Per motivi di sicurezza è consentita l'apposizione di cartelli per la segnalazione dei capanni.
L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di cento metri da ogni capanno di caccia, sia esso fisso o temporaneo, quando lo stesso sia in corso di effettivo esercizio.
La distanza minima fra i capanni principali degli appostamenti viene fissata dal comitato provinciale della caccia territorialmente competente.

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