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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 26
Autorizzazione degli appostamenti fissi
Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario del terreno ed all'autorizzazione annuale del comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
Il comitato provinciale della caccia territorialmente competente a rilasciare le autorizzazioni sopraddette, determina, con propria deliberazione, le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che l'eccessiva diffusione degli appostamenti fissi in determinate località serva ad escludere altri cacciatori dall'esercizio venatorio.
L'autorizzazione di appostamento fisso è personale, ha la durata di una stagione e conferisce al titolare, limitatamente al periodo della sua presenza, l'uso della località dove l'appostamento è situato.
Il titolare può invitare negli appostamenti predisposti altre tre cacciatori.
Il titolare di una autorizzazione, durante la stessa stagione venatoria, non può richiederne altre nell' ambito regionale.
Le domande di autorizzazione devono essere presentate entro il 31 marzo e il comitato provinciale della caccia deve dare comunicazione scritta della decisione assunta entro il 31 maggio successivo.
L'appostamento fisso non è consentito sui valichi indicati dal comitato provinciale della caccia.

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