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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 27
Ritiro del tesserino per una o più stagioni
I responsabili delle infrazioni sottoelencate, oltre alle sanzioni previste dal tu delle leggi sulla caccia, sono sottoposti alle seguenti sanzioni amministrative:
A) Ritiro del tesserino della caccia controllata per un periodo fino a trenta giorni di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:
1) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane in allenamento;
2) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante.
B) Ritiro del tesserino della caccia controllata da un mese ad un anno di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:
1) azioni di disturbo dirette a determinare la fuoriuscita di selvaggina da oasi di protezione, da zone di ripopolamento e da bandite di caccia;
2) caccia su terreni totalmente o per la maggior parte coperti di neve e su specchi d' acqua coperti di ghiaccio e nelle aree di rispetto di mt. 150;
3) mancata presentazione del tesserino durante l'esercizio venatorio;
4) caccia oltre i limiti di orario consentito;
5) danneggiamento provocato alle colture agricole, con particolare riferimento alle colture specializzate;
6) allevamento o addestramento del cane in località e in periodi proibiti;
7) trasporto di armi cariche a bordo di veicoli;
8) mancata annotazione sul tesserino dei capi di selvaggina abbattuta;
9) uccisione e cattura di selvaggina per la quale non vige autorizzazione all'esercizio venatorio nell'Emilia - Romagna.
C) Ritiro del tesserino da uno a due anni di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:
1) violazione ai periodi ed ai giorni di caccia contenuti nel calendario venatorio;
2) uccisione di selvaggina oltre i capi stabiliti;
3) trasporto di armi cariche o comunque fuori busta e non smontate a bordo di veicoli durante l'orario in cui la caccia è vietata ed in ambiti di protezione e produzione.
D) Ritiro del tesserino da due a tre anni di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:
1) uso di armi, arnesi e reti vietate od uso di pasture e caccia su pasture artificiali, oppure su coltivazioni predisposte;
2) attitudine di caccia a rastrello effettuata in numero superiore a quattro, compreso gli accompagnatori, in terreno libero o nei territori di caccia autogestita;
3) esercizio venatorio comunque effettuato nelle zone di ripopolamento, oasi, bandite e fondi chiusi;
4) caccia notturna con fonti luminose;
5) porto di armi cariche all'interno di pubblici esercizi o entro gli abitati;
6) rifiuto di esibire il tesserino della caccia controllata e di dimostrare la regolarità della propria posizione a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 5/ 1974;
7) uso di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;
8) esercizio venatorio in terreno libero od in territorio di caccia autogestita senza che il cacciatore abbia ottenuto il rilascio del prescritto tesserino regionale.
E) In caso di recidiva vengono comminate le sanzioni del grado immediatamente successivo, e per la infrazione di categoria D) la sanzione viene raddoppiata.

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