LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33
ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974
Art. 28
Procedura per l'applicazione delle sanzioni
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dal comitato provinciale della caccia territorialmente competente, previo contraddittorio tra l'interessato ed un componente del comitato stesso espressamente delegato ed assistito dal segretario del comitato stesso, con deliberazione da emanarsi entro quindici giorni dalla data della contestazione dell'infrazione.
Il provvedimento viene notificato all'interessato, trasmesso al comitato della caccia della provincia di residenza e trascritto nell'apposito schedario.