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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 29
Pubblicità del provvedimento
Nei casi di recidiva, i provvedimenti dei comitati provinciali della caccia con cui vengono comminate le sanzioni di cui all'art. 27, vengono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione.

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