LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33
ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974
Art. 29
Pubblicità del provvedimento
Nei casi di recidiva, i provvedimenti dei comitati provinciali della caccia con cui vengono comminate le sanzioni di cui all'art. 27, vengono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione.