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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 3
Selvaggina per la quale è ammesso l'esercizio venatorio
Le specie di selvaggina alle quali l'esercizio venatorio è consentito sono le seguenti:
MAMMIFERI
cinghiale, coniglio selvatico, donnola, lepre, puzzola, volpe.
UCCELLI
Le allodole, alzavola, le averle, beccaccia, beccaccino, becco frosone, canapiglia, cesena, chiurli, codone, colino, colombaccio, colombella, combattente (gambella), cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga (fulica atra), fringuello, frosone, frullino, gallinella d' acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (turdus merula), mestolone, le morette, moriglione, le pantane, i passeri, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegole, piovanelli, piro - piro, pispola, le pittime, i pivieri, porciglione, prispolone, quaglia, starna, storno (sturnus vulgaris), strillozzo, taccola, tordela (dopo il 1 ottobre), tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (streptopelia turtur), totani, verdone, voltolino, gli zigoli.
Altre specie possono essere tolte ed aggiunte all' elenco sopra riportato con deliberazione della giunta regionale sentiti il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, la consulta regionale per i problemi venatori ed i comitati provinciali della caccia.

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