LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33
ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974
Art. 30
Le disposizioni applicative o integrative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, vengono approvate con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale.