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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 30
Le disposizioni applicative o integrative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, vengono approvate con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

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