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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 4
Popolamento eccessivo
Quando nel territorio comunque soggetto ad esercizio venatorio, il popolamento eccessivo di una o più specie di animali selvatici determina fenomeni di squilibrio biologico, oppure la fauna selvatica arreca gravi danni alle colture agricole, il comitato provinciale della caccia territorialmente competente, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, ha la facoltà di deliberare un piano di limitazione delle specie sopraddette, indicando il numero massimo degli esemplari da catturare od abbattere nel corso di un determinato periodo, anche in periodi di divieto dell'esercizio venatorio.
I piani di limitazione che interessano località comprese nei territori di caccia autogestita, o nelle riserve di caccia, vengono adottati su proposta o sentito il parere del comitato di gestione del territorio autogestito o del direttore della riserva.
Con il piano di limitazione vengono indicate le località dove si manifestano i fenomeni di squilibrio biologico con maggiore intensità, i mezzi, le persone e le forme organizzate di realizzazione.
E' vietato l'uso dei bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.
La selvaggina catturata o abbattuta deve venire destinata a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 5/ 1974.

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