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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 5
Tutela dell'incremento della selvaggina e dell'equilibrio biologico nelle zone di ripopolamento, nelle oasi di protezione e nelle bandite
Nel territorio delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e delle bandite di caccia, gli interventi tecnici di cui al precedente art. 4 - escluse le specie di selvaggina stanziale - avvengono nel quadro del piano di limitazione provinciale deliberato dal comitato provinciale, a cura delle rispettive commissioni di gestione, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

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