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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 6
Stagione venatoria
La stagione venatoria è compresa nei termini di tempo previsti dalle vigenti leggi dello Stato.
L'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale e migratoria indicata nell'art. 3 della presente legge, anche in forma vagante e con l'uso del cane, è consentito nelle domeniche e nelle altre feste infrasettimanali sino alla seconda domenica di settembre.
Dopo la seconda domenica di settembre, l'esercizio venatorio è consentito in due giornate per ogni settimana scelte dal cacciatore, in forma vagante e con l'uso del cane, fino all'ultima domenica di novembre.
Dalla seconda domenica di settembre al 31 marzo successivo, il cacciatore ha inoltre la facoltà di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, indicata nel citato art. 3, da appostamento e senza l'uso del cane, in ulteriori sessanta giornate scelte dal cacciatore stesso, oltre alle due giornate sopraddette.
E' consentita la caccia vagante alla beccaccia, al beccaccino e ad altre specie migratorie espressamente nominate, anche con l'uso del cane, nelle località e nei periodi indicati dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
La caccia alla lepre, alla starna, alla pernice rossa, al fagiano, al colino, alla coturnice e al coniglio selvatico, cessa l'ultima domenica di novembre.
La giunta regionale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può ritardare l'apertura della caccia a tutte oppure ad alcune specie di selvaggina stanziale, allo scopo di consentirne il pieno sviluppo fisico, oppure per eventi di carattere eccezionale.
I comitati provinciali della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono inoltre proporre alla giunta regionale l'anticipazione della chiusura della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in tutta la regione.
L'esercizio venatorio, fino alla seconda domenica di settembre, non è consentito nella fascia litoranea del mare Adriatico che viene delimitato nel provvedimento con il quale si stabilisce il calendario regionale, su proposta dei comitati provinciali della caccia di Ferrara, Ravenna e Forlì.
La caccia al cinghiale è consentita dalla prima all' ultima domenica di novembre.
Nei territori di caccia autogestita la caccia al fagiano può essere consentita ai soli maschi in soprannumero fino al 31 dicembre, nelle giornate indicate con deliberazione della giunta regionale.
Dall'1 gennaio l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei seguenti periodi:
- germano e folaga, fino al 28 febbraio;
- colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati all'art. 3, fino al 31 marzo.
In detti periodi, i comitati provinciali della caccia possono consentire l'esercizio venatorio, in forma vagante con l'uso del cane da ferma, nelle paludi, nelle valli sommerse e nei corsi d' acqua entro i venticinque metri dalla battigia, limitatamente alle località indicate, ad una o più delle specie sopra elencate.

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