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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 7
Giornata venatoria
L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo il seguente orario:
- dall'inizio della stagione venatoria alla seconda domenica di settembre dalle 5,00 alle 13,00
- dal giorno successivo alla seconda domenica di settembre al 31 ottobre dalle 5,30 alle 18,30
- dal 1 novembre al 30 novembre dalle 6,00 alle 17,30
- dal 1 dicembre al 31 dicembre dalle 6,30 alle 17,00
- dal 1 gennaio al 31 gennaio dalle 7,00 alle 18,00
- dal 1 febbraio al 28 febbraio dalle 6,30 alle 18,30
- dal 1 marzo al 31 marzo dalle 5,30 alle 19,00.
L'orario sopraddetto è riferito all'ora solare e deve quindi essere adeguato quando venga adottata l'ora legale.

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