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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 8
Carniere massimo
Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere più di tre capi di selvaggina stanziale di qualsiasi specie con un massimo di una lepre e due capi di starna, pernice rossa e coturnice.
E' ammessa l'uccisione di un cinghiale per stagione venatoria.
Ogni cacciatore, inoltre, non può abbattere, per ogni giornata, più di dieci palmipedi e quindici capi delle altre specie di volatili migratori ed erratici, di cui dieci folaghe - indicate all'art. 3 della presente legge, esclusi lo storno, i passeri, la cesena e le allodole.
Per tali specie il limite massimo è fissato in quaranta capi.
La giunta regionale, su proposta del comitato provinciale della caccia, sentiti gli ispettorati provinciali agricoltura e il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può disporre modifiche alle prescrizioni sopraddette, indicando i limiti consentiti.
Le decisioni assunte dalla giunta regionale devono essere rese pubbliche a norma della presente legge.

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