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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

Art. 9
Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia
Le limitazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 nonchè quelle relative al numero dei capi di selvaggina migratoria ed erratica da abbattere di cui all' art. 8 della presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia istituite nella regione Emilia - Romagna.

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