LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33
ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974
Art. 9
Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia
Le limitazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 nonchè quelle relative al numero dei capi di selvaggina migratoria ed erratica da abbattere di cui all' art. 8 della presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia istituite nella regione Emilia - Romagna.