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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 33

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 115 del 31 luglio 1974

INDICE

Art. 2 - Fauna selvatica protetta
Art. 3 - Selvaggina per la quale è ammesso l'esercizio venatorio
Art. 4 - Popolamento eccessivo
Art. 5 - Tutela dell'incremento della selvaggina e dell'equilibrio biologico nelle zone di ripopolamento, nelle oasi di protezione e nelle bandite
Art. 6 - Stagione venatoria
Art. 7 - Giornata venatoria
Art. 8 - Carniere massimo
Art. 9 - Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia
Art. 10 - Addestramento dei cani
Art. 11 - Pubblicazione del calendario venatorio
Art. 12 - Gestione tecnica della caccia controllata
Art. 13 - Zone di rifugio in territorio di caccia controllata
Art. 14 Tesserino per l'esercizio venatorio in Emilia - Romagna
Art. 15 - Caratteristiche del tesserino
Art. 16 - Divieto di raccogliere uova e detenere selvaggina
Art. 17 - Per la salvaguardia dei nidi
Art. 18 - Ripopolamento di selvaggina stanziale
Art. 19 - Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento
Art. 20 - Divieto di cattura e d' uso di volatili per il tiro a volo
Art. 21 - Limitazioni e divieti dell'esercizio venatorio
Art. 22 - Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazioni o di allevamento
Art. 23 - Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi
Art. 24 - Divieto d' uso della carabina, della spingarda e del fucile a canna rigata e delle armi corte
Art. 25 - Appostamenti di caccia fissi e temporanei
Art. 26 - Autorizzazione degli appostamenti fissi
Art. 27 - Ritiro del tesserino per una o più stagioni
Art. 28 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni
Art. 29 - Pubblicità del provvedimento
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nel territorio della regione Emilia - Romagna l'esercizio venatorio è consentito a tutti i titolari di licenza di caccia, rilasciata a norma del tu delle leggi sulla caccia 10 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni a parità di diritti e di doveri, per soli fini sportivi.
Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tutto il territorio della regione è sottoposto a regime di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi.
La giunta regionale - a norma della presente legge e secondo la procedura dell'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 - approva il calendario annuale per l'esercizio venatorio e propone al consiglio regionale il regolamento per i territori di caccia autogestita, tenendo conto dello stato della selvaggina e dell'andamento delle colture agricole.
Le integrazioni del calendario venatorio regionale, che sono di competenza dei comitati provinciali della caccia a norma degli artt. 6 e seguenti, devono essere assunte nei quindici giorni successivi alla data di approvazione del provvedimento della giunta regionale e trasmesse alla regione ed a tutti i comitati provinciali della caccia della regione Emilia - Romagna, per la pubblicazione a norma dell'art. 11.
Art. 2
Fauna selvatica protetta
Gli uccelli e i mammiferi non compresi nell'elenco di cui all'articolo seguente, sono protetti a tutti gli effetti e ne è proibita in ogni tempo l'uccisione e la cattura.
Dalla protezione di cui al comma precedente sono esclusi i topi, le arvicole e le talpe.
E' altresì escluso dalla protezione il gatto domestico vagante ad una distanza superiore a centocinquanta metri da fabbricati abitati.
Per i cani vaganti vigono le norme dell'art. 73 della legge 5 giugno 1939, n. 1016 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Selvaggina per la quale è ammesso l'esercizio venatorio
Le specie di selvaggina alle quali l'esercizio venatorio è consentito sono le seguenti:
MAMMIFERI
cinghiale, coniglio selvatico, donnola, lepre, puzzola, volpe.
UCCELLI
Le allodole, alzavola, le averle, beccaccia, beccaccino, becco frosone, canapiglia, cesena, chiurli, codone, colino, colombaccio, colombella, combattente (gambella), cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga (fulica atra), fringuello, frosone, frullino, gallinella d' acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (turdus merula), mestolone, le morette, moriglione, le pantane, i passeri, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegole, piovanelli, piro - piro, pispola, le pittime, i pivieri, porciglione, prispolone, quaglia, starna, storno (sturnus vulgaris), strillozzo, taccola, tordela (dopo il 1 ottobre), tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (streptopelia turtur), totani, verdone, voltolino, gli zigoli.
Altre specie possono essere tolte ed aggiunte all' elenco sopra riportato con deliberazione della giunta regionale sentiti il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, la consulta regionale per i problemi venatori ed i comitati provinciali della caccia.
Art. 4
Popolamento eccessivo
Quando nel territorio comunque soggetto ad esercizio venatorio, il popolamento eccessivo di una o più specie di animali selvatici determina fenomeni di squilibrio biologico, oppure la fauna selvatica arreca gravi danni alle colture agricole, il comitato provinciale della caccia territorialmente competente, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, ha la facoltà di deliberare un piano di limitazione delle specie sopraddette, indicando il numero massimo degli esemplari da catturare od abbattere nel corso di un determinato periodo, anche in periodi di divieto dell'esercizio venatorio.
I piani di limitazione che interessano località comprese nei territori di caccia autogestita, o nelle riserve di caccia, vengono adottati su proposta o sentito il parere del comitato di gestione del territorio autogestito o del direttore della riserva.
Con il piano di limitazione vengono indicate le località dove si manifestano i fenomeni di squilibrio biologico con maggiore intensità, i mezzi, le persone e le forme organizzate di realizzazione.
E' vietato l'uso dei bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.
La selvaggina catturata o abbattuta deve venire destinata a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 5/ 1974.
Art. 5
Tutela dell'incremento della selvaggina e dell'equilibrio biologico nelle zone di ripopolamento, nelle oasi di protezione e nelle bandite
Nel territorio delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e delle bandite di caccia, gli interventi tecnici di cui al precedente art. 4 - escluse le specie di selvaggina stanziale - avvengono nel quadro del piano di limitazione provinciale deliberato dal comitato provinciale, a cura delle rispettive commissioni di gestione, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.
Art. 6
Stagione venatoria
La stagione venatoria è compresa nei termini di tempo previsti dalle vigenti leggi dello Stato.
L'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale e migratoria indicata nell'art. 3 della presente legge, anche in forma vagante e con l'uso del cane, è consentito nelle domeniche e nelle altre feste infrasettimanali sino alla seconda domenica di settembre.
Dopo la seconda domenica di settembre, l'esercizio venatorio è consentito in due giornate per ogni settimana scelte dal cacciatore, in forma vagante e con l'uso del cane, fino all'ultima domenica di novembre.
Dalla seconda domenica di settembre al 31 marzo successivo, il cacciatore ha inoltre la facoltà di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, indicata nel citato art. 3, da appostamento e senza l'uso del cane, in ulteriori sessanta giornate scelte dal cacciatore stesso, oltre alle due giornate sopraddette.
E' consentita la caccia vagante alla beccaccia, al beccaccino e ad altre specie migratorie espressamente nominate, anche con l'uso del cane, nelle località e nei periodi indicati dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
La caccia alla lepre, alla starna, alla pernice rossa, al fagiano, al colino, alla coturnice e al coniglio selvatico, cessa l'ultima domenica di novembre.
La giunta regionale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può ritardare l'apertura della caccia a tutte oppure ad alcune specie di selvaggina stanziale, allo scopo di consentirne il pieno sviluppo fisico, oppure per eventi di carattere eccezionale.
I comitati provinciali della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono inoltre proporre alla giunta regionale l'anticipazione della chiusura della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in tutta la regione.
L'esercizio venatorio, fino alla seconda domenica di settembre, non è consentito nella fascia litoranea del mare Adriatico che viene delimitato nel provvedimento con il quale si stabilisce il calendario regionale, su proposta dei comitati provinciali della caccia di Ferrara, Ravenna e Forlì.
La caccia al cinghiale è consentita dalla prima all' ultima domenica di novembre.
Nei territori di caccia autogestita la caccia al fagiano può essere consentita ai soli maschi in soprannumero fino al 31 dicembre, nelle giornate indicate con deliberazione della giunta regionale.
Dall'1 gennaio l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei seguenti periodi:
- germano e folaga, fino al 28 febbraio;
- colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati all'art. 3, fino al 31 marzo.
In detti periodi, i comitati provinciali della caccia possono consentire l'esercizio venatorio, in forma vagante con l'uso del cane da ferma, nelle paludi, nelle valli sommerse e nei corsi d' acqua entro i venticinque metri dalla battigia, limitatamente alle località indicate, ad una o più delle specie sopra elencate.
Art. 7
Giornata venatoria
L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo il seguente orario:
- dall'inizio della stagione venatoria alla seconda domenica di settembre dalle 5,00 alle 13,00
- dal giorno successivo alla seconda domenica di settembre al 31 ottobre dalle 5,30 alle 18,30
- dal 1 novembre al 30 novembre dalle 6,00 alle 17,30
- dal 1 dicembre al 31 dicembre dalle 6,30 alle 17,00
- dal 1 gennaio al 31 gennaio dalle 7,00 alle 18,00
- dal 1 febbraio al 28 febbraio dalle 6,30 alle 18,30
- dal 1 marzo al 31 marzo dalle 5,30 alle 19,00.
L'orario sopraddetto è riferito all'ora solare e deve quindi essere adeguato quando venga adottata l'ora legale.
Art. 8
Carniere massimo
Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere più di tre capi di selvaggina stanziale di qualsiasi specie con un massimo di una lepre e due capi di starna, pernice rossa e coturnice.
E' ammessa l'uccisione di un cinghiale per stagione venatoria.
Ogni cacciatore, inoltre, non può abbattere, per ogni giornata, più di dieci palmipedi e quindici capi delle altre specie di volatili migratori ed erratici, di cui dieci folaghe - indicate all'art. 3 della presente legge, esclusi lo storno, i passeri, la cesena e le allodole.
Per tali specie il limite massimo è fissato in quaranta capi.
La giunta regionale, su proposta del comitato provinciale della caccia, sentiti gli ispettorati provinciali agricoltura e il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può disporre modifiche alle prescrizioni sopraddette, indicando i limiti consentiti.
Le decisioni assunte dalla giunta regionale devono essere rese pubbliche a norma della presente legge.
Art. 9
Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia
Le limitazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 nonchè quelle relative al numero dei capi di selvaggina migratoria ed erratica da abbattere di cui all' art. 8 della presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia istituite nella regione Emilia - Romagna.
Art. 10
Addestramento dei cani
L'addestramento dei cani da caccia ha inizio la seconda domenica di agosto nelle località indicate dai comitati provinciali della caccia, tenuto conto della esigenza di tutela di particolari coltivazioni agricole, ed è consentito da un' ora dopo la levata del sole fino al tramonto.
I cani in addestramento debbono essere comunque tenuti sotto controllo dal conduttore, al fine di evitare danni alla selvaggina ed alle colture agricole.
Art. 11
Pubblicazione del calendario venatorio
I comitati provinciali della caccia - nei quindici giorni seguenti la data in cui la deliberazione della giunta regionale diviene esecutiva - diffondono il calendario venatorio mediante manifesto.
In detto manifesto vengono riportate le integrazioni del calendario venatorio adottate da ciascun comitato della caccia della regione.
Analoga procedura viene adottata per la diffusione del regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita.
L'assessorato regionale competente rende noti, nelle forme più idonee, i calendari venatori adottati dalle altre regioni.
Art. 12
Gestione tecnica della caccia controllata
Per la gestione tecnica della caccia controllata in terreno libero, i comitati provinciali della caccia si avvalgono della collaborazione delle associazioni dei cacciatori di ogni provincia.
Art. 13
Zone di rifugio in territorio di caccia controllata
Con deliberazione del comitato provinciale della caccia territorialmente competente, possono essere costituite zone di rifugio, per la durata della stagione venatoria, a tutela di situazioni aventi particolare interesse faunistico, quando siano in corso le procedure previste per l'istituzione di ambiti di produzione e protezione a norma della legge regionale n. 5/ 1974.
Art. 14
Tesserino per l'esercizio venatorio in Emilia - Romagna
I titolari di licenza che esercitano lo sport venatorio in tutto il territorio dell'Emilia - Romagna, devono essere in possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione tramite i comitati provinciali della caccia.
Tale tesserino consente l'esercizio venatorio nel territorio libero.
Nei territori di caccia autogestita l'esercizio venatorio è consentito secondo le norme indicate nel regolamento regionale di cui all'art. 25 della legge n. 5/ 1974 Sito esterno.
Nelle riserve di caccia, oltre al tesserino di cui al primo comma, il cacciatore deve essere in possesso dell'autorizzazione giornaliera che viene rilasciata dal direttore concessionario.
I cacciatori residenti in Emilia - Romagna possono richiedere il tesserino di autorizzazione al comitato provinciale della caccia della provincia di residenza, anche tramite le associazioni venatorie.
I cacciatori non residenti in Emilia - Romagna possono richiedere il tesserino al comitato - caccia della provincia dove intendono esercitare la caccia, direttamente oppure tramite il comitato della caccia della provincia di residenza.
Il tesserino rilasciato ai cacciatori non residenti avrà validità:
- a partire dalla data di apertura generale dell'esercizio venatorio nella regione di residenza;
- per un numero massimo di giornate settimanali pari a quello consentito nella regione di provenienza, ma non superiore a quelle ammesse per i cacciatori dell'Emilia - Romagna;
- per una o per tutte le province, a richiesta.
I cacciatori non residenti in Emilia - Romagna potranno ottenere il rilascio del tesserino sopraddetto soltanto se in possesso di quello valido nella provincia o nella regione di residenza, quando vi sia richiesto.
Il tesserino rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza - quando richiesto - dovrà sempre essere presentato unitamente a quello della regione Emilia - Romagna.
Le giornate di caccia comunque effettuate in altra regione sono considerate come compiute nel territorio dell'Emilia - Romagna.
Le sanzioni amministrative comminate al cacciatore in altre regioni sono ritenute valide, per gli effetti che ad esse conseguono, anche nella regione Emilia - Romagna.
Il rilascio del tesserino ai cacciatori è subordinato altresì al versamento sull'apposito conto corrente, istituito dalla regione Emilia - Romagna, di una quota a titolo di partecipazione alle spese di ripopolamento o di rimborso delle spese di stampa e distribuzione, annualmente determinato dalla giunta regionale.
Detto importo sarà di entità diversa, a seconda che il tesserino venga richiesto per una o per tutte le province della regione.
L'importo derivante dal rilascio dei tesserini richiesti per l'esercizio venatorio in una sola provincia, viene versato dalla giunta alle province territorialmente interessate.
L'introito dei tesserini rilasciati per l'esercizio venatorio nell'intera regione viene destinato dalla giunta regionale ad integrare il programma regionale di ripopolamento approvato a norma della legge n. 5/ 1974 Sito esterno ed a miglioramenti colturali destinati all' alimentazione della selvaggina nelle bandite e nelle oasi.
Art. 15
Caratteristiche del tesserino
Il tesserino dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) le giornate di caccia;
b) il numero dei capi che possono essere abbattuti per giornata;
c) l'indicazione dell'eventuale possesso di tesserini validi in altre regioni.
Il tesserino dovrà inoltre consentire al cacciatore, per ogni giornata di caccia, di segnare immediatamente i capi di selvaggina abbattuta.
Art. 16
Divieto di raccogliere uova e detenere selvaggina
E' fatto divieto, a chiunque, di prelevare nidi e detenere uova, nuovi nati e selvaggina in genere in tutto il territorio della regione, comunque aperto alla caccia, comprese le riserve di caccia, senza l'autorizzazione scritta del comitato provinciale della caccia competente per territorio.
Chi raccolgie uova e giovani selvatici per motivi di immediata necessità al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, ne deve dare comunicazione entro ventiquattro ore ad una guardia venatoria e all'organismo competente alla gestione del territorio o al comitato provinciale della caccia, che provvedono agli opportuni interventi.
Il presidente del comitato della caccia, per le esigenze del ripopolamento, può autorizzare deroghe al divieto sopraddetto limitatamente alla selvaggina stanziale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.
Art. 17
Per la salvaguardia dei nidi
Per la salvaguardia dell'integrità dei nidi e per promuovere il completamento del ciclo naturale di riproduzione degli uccelli, la regione Emilia - Romagna stanzia, a partire dal bilancio 1975, L.25.000.000, che verranno assegnati, tramite le amministrazioni provinciali, ai conduttori e lavoratori agricoli che provvedano alla salvaguardia dei nidi nei territori di loro proprietà o in uno, secondo le modalità che verranno indicate con deliberazione della giunta regionale sentita la consulta regionale sui problemi venatori e d' intesa con la competente commissione del consiglio regionale.
Art. 18
Ripopolamento di selvaggina stanziale
Le immissioni di selvaggina in tutti gli ambiti territoriali di protezione e produzione, nel territorio libero, nelle riserve di caccia e nei territori di caccia autogestita, devono essere autorizzate dal comitato provinciale della caccia e contenute nei limiti approvati con la carta faunistica regionale di cui alla lr n. 5/ 1974. Devono, inoltre, essere effettuate nei periodi e con modalità idonei ad evitare danni alle colture agricole.
Art. 19
Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento
Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento
La selvaggina proveniente da allevamenti, quando non sia accompagnata da certificato sanitario, prima di essere liberata, deve essere soggetta a preventivo controllo dei veterinari comunali al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.
La selvaggina rinvenuta in campagna morta od in stato fisico anormale, deve essere consegnata all' autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa al comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
In caso di epizoozia, il comitato provinciale della caccia, sentiti gli organismi venatori territorialmente competenti, nonchè il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, d' intesa con il veterinario provinciale delibera gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio faunistico.
Delle decisioni assunte viene data comunicazione alla consulta regionale sui problemi venatori.
Art. 20
Divieto di cattura e d' uso di volatili per il tiro a volo
Nella regione Emilia - Romagna è vietata la cattura e l'uso di tutte le specie di avifauna per il tiro a volo, escluso il piccione di allevamento.
Art. 21
Limitazioni e divieti dell'esercizio venatorio
E' sempre vietato l'uso di mezzi indicati all'art. 14, 3 comma del tu della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni in quanto non in contrasto con la presente legge.
Sono tenute valide nel territorio regionale comunque aperto alla caccia le limitazioni previste dagli artt. 28, 32, 33, 35, 37 del tu delle leggi sulla caccia sopracitato.
Art. 22
Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazioni o di allevamento
E' vietato a chiunque la caccia nel caso in cui l'esercizio venatorio arreca danno effettivo alle colture.
Sono da ritenere coltivazioni suscettibili di danneggiamento: le coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo, le colture erbacee da semente o da frutto fino al raccolto; i prati artificiali e naturali e le foraggere mature per lo sfalcio, dalla ripresa della vegetazione alla seconda domenica di settembre.
E' sempre vietato danneggiare, anche con lo sparo, le piante da frutto, i vivai e i terreni rimboschiti appositamente tabellati dal servizio forestale o dagli enti locali.
L'esercizio venatorio in detti terreni, durante il periodo in cui gli stessi sono in attualità di coltivazione e quando arreca danno effettivo alle colture, è punito a norma degli artt. 30 e 79 del tu delle leggi sulla caccia e dell'articolo 27 della presente legge regionale.
E' fatto divieto di sparo nei recinti entro i quali è tenuto a pascolo allevamento di bestiame.
Art. 23
Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi
Qualora, durante la stagione venatoria, vengano a cessare le condizioni previste dall'art. 24 della legge regionale n. 5/ 1974 per l'istituzione dei fondi chiusi, in detti terreni permane il divieto di esercizio venatorio.
Il comprensorio deve venire tempestivamente tabellato, a norma dell'art. 13 della presente legge, dal comitato provinciale della caccia.
Art. 24
Divieto d' uso della carabina, della spingarda e del fucile a canna rigata e delle armi corte
Su tutto il territorio della regione è vietato l'uso a scopo venatorio della carabina calibro 22, delle carabine ad aria compressa e delle armi corte.
E' altresì vietato l'uso della spingarda, di ogni altra arma di calibro superiore al 12 ed inferiore al 36, nonchè delle armi a canna rigata. L'uso della carabina calibro 22 e delle armi a canna rigata è consentito ai cacciatori che ne siano espressamente autorizzati dal comitato provinciale della caccia in quanto incaricati di un servizio di pubblico interesse.
La giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e la competente commissione consiliare, può vietare l'uso per scopo venatorio di armi e munizioni non indicate ai commi I e II.
Art. 25
Appostamenti di caccia fissi e temporanei
Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura od altra materia solida (metallo, legno, materie plastiche o plastificate, faesite, o materiali simili) comunque approntati per essere usati, a più riprese, durante la stagione venatoria.
Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni, zattere ancorate e simili, usati in corsi e specchi d' acqua naturali od artificiali, nonchè ai margini degli stessi. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione di sito, il cacciatore deve richiedere l'autorizzazione al proprietario o al conduttore del terreno. Gli appostamenti temporanei, senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del terreno, debbono essere rimossi al termine della giornata venatoria.
In ogni appostamento fisso non possono esercitare la caccia contemporaneamente più di quattro cacciatori.
Ogni appostamento fisso può essere costituito da un capanno principale e da non più di due altri capanni compresi nel raggio di cento metri dal capanno principale.
E' vietata l'apposizione di " tabelle " per la delimitazione della " zona di rispetto ".
Per motivi di sicurezza è consentita l'apposizione di cartelli per la segnalazione dei capanni.
L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di cento metri da ogni capanno di caccia, sia esso fisso o temporaneo, quando lo stesso sia in corso di effettivo esercizio.
La distanza minima fra i capanni principali degli appostamenti viene fissata dal comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
Art. 26
Autorizzazione degli appostamenti fissi
Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario del terreno ed all'autorizzazione annuale del comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
Il comitato provinciale della caccia territorialmente competente a rilasciare le autorizzazioni sopraddette, determina, con propria deliberazione, le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che l'eccessiva diffusione degli appostamenti fissi in determinate località serva ad escludere altri cacciatori dall'esercizio venatorio.
L'autorizzazione di appostamento fisso è personale, ha la durata di una stagione e conferisce al titolare, limitatamente al periodo della sua presenza, l'uso della località dove l'appostamento è situato.
Il titolare può invitare negli appostamenti predisposti altre tre cacciatori.
Il titolare di una autorizzazione, durante la stessa stagione venatoria, non può richiederne altre nell' ambito regionale.
Le domande di autorizzazione devono essere presentate entro il 31 marzo e il comitato provinciale della caccia deve dare comunicazione scritta della decisione assunta entro il 31 maggio successivo.
L'appostamento fisso non è consentito sui valichi indicati dal comitato provinciale della caccia.
Art. 27
Ritiro del tesserino per una o più stagioni
I responsabili delle infrazioni sottoelencate, oltre alle sanzioni previste dal tu delle leggi sulla caccia, sono sottoposti alle seguenti sanzioni amministrative:
A) Ritiro del tesserino della caccia controllata per un periodo fino a trenta giorni di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:
1) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane in allenamento;
2) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante.
B) Ritiro del tesserino della caccia controllata da un mese ad un anno di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:
1) azioni di disturbo dirette a determinare la fuoriuscita di selvaggina da oasi di protezione, da zone di ripopolamento e da bandite di caccia;
2) caccia su terreni totalmente o per la maggior parte coperti di neve e su specchi d' acqua coperti di ghiaccio e nelle aree di rispetto di mt. 150;
3) mancata presentazione del tesserino durante l'esercizio venatorio;
4) caccia oltre i limiti di orario consentito;
5) danneggiamento provocato alle colture agricole, con particolare riferimento alle colture specializzate;
6) allevamento o addestramento del cane in località e in periodi proibiti;
7) trasporto di armi cariche a bordo di veicoli;
8) mancata annotazione sul tesserino dei capi di selvaggina abbattuta;
9) uccisione e cattura di selvaggina per la quale non vige autorizzazione all'esercizio venatorio nell'Emilia - Romagna.
C) Ritiro del tesserino da uno a due anni di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:
1) violazione ai periodi ed ai giorni di caccia contenuti nel calendario venatorio;
2) uccisione di selvaggina oltre i capi stabiliti;
3) trasporto di armi cariche o comunque fuori busta e non smontate a bordo di veicoli durante l'orario in cui la caccia è vietata ed in ambiti di protezione e produzione.
D) Ritiro del tesserino da due a tre anni di effettiva attività venatoria, nei casi sottoindicati:
1) uso di armi, arnesi e reti vietate od uso di pasture e caccia su pasture artificiali, oppure su coltivazioni predisposte;
2) attitudine di caccia a rastrello effettuata in numero superiore a quattro, compreso gli accompagnatori, in terreno libero o nei territori di caccia autogestita;
3) esercizio venatorio comunque effettuato nelle zone di ripopolamento, oasi, bandite e fondi chiusi;
4) caccia notturna con fonti luminose;
5) porto di armi cariche all'interno di pubblici esercizi o entro gli abitati;
6) rifiuto di esibire il tesserino della caccia controllata e di dimostrare la regolarità della propria posizione a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 5/ 1974;
7) uso di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;
8) esercizio venatorio in terreno libero od in territorio di caccia autogestita senza che il cacciatore abbia ottenuto il rilascio del prescritto tesserino regionale.
E) In caso di recidiva vengono comminate le sanzioni del grado immediatamente successivo, e per la infrazione di categoria D) la sanzione viene raddoppiata.
Art. 28
Procedura per l'applicazione delle sanzioni
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dal comitato provinciale della caccia territorialmente competente, previo contraddittorio tra l'interessato ed un componente del comitato stesso espressamente delegato ed assistito dal segretario del comitato stesso, con deliberazione da emanarsi entro quindici giorni dalla data della contestazione dell'infrazione.
Il provvedimento viene notificato all'interessato, trasmesso al comitato della caccia della provincia di residenza e trascritto nell'apposito schedario.
Art. 29
Pubblicità del provvedimento
Nei casi di recidiva, i provvedimenti dei comitati provinciali della caccia con cui vengono comminate le sanzioni di cui all'art. 27, vengono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione.
Art. 30
Le disposizioni applicative o integrative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, vengono approvate con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale.
Art. 31
La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 luglio 1974

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