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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 36

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A SOSTEGNO DELLA ZOOTECNIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 118 del 31 luglio 1974

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Premi di allevamento
Art. 3 - Modalità
Art. 4 - Sanzioni
Art. 5 - Cooperative di servizio
Art. 6 - Prestiti di esercizio
Art. 7 - Anticipazioni di provvidenze comunitarie
Art. 8 - Procedure
Art. 10 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Art. 12 - Variazioni di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La regione Emilia - Romagna, in relazione all'attuale stato di crisi degli allevamenti, con la presente legge si propone di fornire un immediato sostegno alle attività zootecniche, con particolare riguardo agli allevamenti di capi bovini, in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 Sito esterno, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge stessa e dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512 Sito esterno, in considerazione degli altri interventi statali in corso di predisposizione ed in connessione con le provvidenze previste dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per il potenziamento delle strutture zootecniche e con quelle previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato.
Art. 2
Premi di allevamento
In attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1974, n. 118 Sito esterno, è istituito un premio di allevamento per i vitelli nati nell'anno 1974, destinati all'ingrasso o alla rimonta e per i quali comunque sia stato assunto formale impegno di non macellarli fino all'età di almeno un anno.
Nei limiti delle disponibilità finanziarie, potrà essere concesso un ulteriore premio per i vitelli che siano stati portati fino al peso di chilogrammi 400 se maschi e di chilogrammi 350 se femmine.
Tale ulteriore premio potrà essere concesso anche per le femmine destinate alla rimonta di cui sia stata accertata la gravidanza.
Il premio di cui al precedente comma potrà essere concesso, sempre che sussistano le condizioni previste dal comma medesimo, anche per i vitelli provenienti da altre aziende agricole, a condizione che ne sia dimostrata la permanenza nell'azienda richiedente il premio per almeno sei mesi.
I premi potranno essere concessi alle aziende agricole, singole o associate, la cui produzione sia in grado di garantire almeno il 40% del fabbisogno alimentare del patrimonio zootecnico aziendale.
Art. 3
Modalità
Il premio di cui al primo comma del precedente articolo 2 sarà concesso:
- alle aziende singole o associate ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno, nella misura massima di lire 37.000 per ciascun capo;
- alle aziende singole o associate ricadenti nei rimanenti territori, nella misura massima di lire 25.000 per ciascun capo.
Il premio di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 2 potrà essere concesso:
- alle aziende singole o associate ricadenti nei territori classificati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno, nella misura massima di lire 38.000 per ciascun capo;
- alle aziende singole o associate ricadenti nei rimanenti territori, nella misura massima di lire 25.000 per ciascun capo.
Alla eventuale concessione dell'ulteriore premio di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 2 sarà provveduto in relazione alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili a tal fine. Nell'assegnazione di tale premio potranno avere priorità le aziende diretto - coltivatrici, singole ed associate, e le cooperative di produzione zootecnica e di ingrasso.
Art. 4
Sanzioni
Qualora l'azienda che abbia beneficiato del premio di cui al primo comma del precedente articolo 2 macelli i vitelli prima del compimento di un anno di età, dovrà restituire il premio stesso, ferme restando le ammende e le sanzioni previste dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1974, n. 118 Sito esterno.
Sono fatti salvi da restituzioni o da sanzioni i casi di macellazione precoce dovuti a motivi di forza maggiore comprovati da attestazione veterinaria.
Art. 5
Cooperative di servizio
In attuazione dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118 Sito esterno, potranno essere concessi contributi nelle spese di gestione, in proporzione all'attività svolta e fino ad un massimo dell'80%, in favore di cooperative di servizio che svolgano la propria attività nel settore specifico della zootecnia e che assumano nuove iniziative in direzione del consolidamento e dello sviluppo delle produzioni zootecniche degli associati.
Art. 6
Prestiti di esercizio
L'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:
" L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad imprenditori agricoli singoli od associati ed a cooperative agricole contributi in conto interessi per la concessione di prestiti fino a cinque anni per l'acquisto di bestiame bovino nonchè di attrezzature zootecniche. Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dall'istituto finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 3%. I contributi in conto interesse, di cui al comma precedente, saranno concessi con priorità per l'acquisto di bestiame bovino da allevamento e per quello destinato a ricostituire gli allevamenti nei casi di cui all'articolo 2 del DM 1 giugno 1968. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere altresì assegnati contributi in conto interessi per la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento triennale, oltre che per i fini anzidetti, anche per qualsiasi altra esigenza inerente all'esercizio di attività zootecniche delle aziende, singole o associate. Tali contributi non sono cumulabili con i contributi per prestiti di conduzione rivolti agli stessi scopi. Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dall'istituto finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 3% ".
Art. 7
Anticipazioni di provvidenze comunitarie
La giunta regionale è autorizzata ad anticipare in favore di aziende agricole la prima rata del premio previsto dai regolamenti della CEE numero 1353/ 73 e numero 1821/ 73, per lo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione da carne.
All'anticipazione suddetta l'amministrazione regionale provvede avvalendosi dei fondi della cassa regionale nei limiti delle eccedenze di cassa disponibili rispetto al normale fabbisogno.
Le anticipazioni saranno concesse in base al nullaosta che verrà emesso dall'ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni legislative e delle istruzioni ministeriali vigenti in materia e con riserva di provvedere, non appena possibile, alla liquidazione del premio a carico del bilancio statale.
Nella concessione delle anticipazioni sarà data la precedenza alle aziende diretto - coltivatrici, singole o associate, ed alle cooperative.
L'attuazione del presente articolo non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale.
Art. 8
Procedure
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio provvederanno:
- alla accettazione e alla istruttoria delle domande relative alla concessione dei premi di cui agli articoli 2, 3 e 7;
- alla identificazione dei capi oggetto dei premi;
- alla concessione ed alla liquidazione dei premi di cui agli articoli 2 e 3;
- alla verifica dell'adempimento degli impegni e delle premi;
- alla emissione dei nulla - osta per le anticipazioni di cui all'articolo 7;
- al recupero dei premi ed alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 4.
Le domande per la concessione dei contributi di gestione previsti dall'articolo 5 dovranno essere presentate all'assessorato regionale agricoltura e foreste.
La giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare un piano per la erogazione dei contributi stessi.
Art. 9
Le disposizioni applicative della presente legge che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
Le misure dei premi da erogare ai sensi degli articoli 2 e 3 saranno determinate, con deliberazione del consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ai finanziamenti disponibili ed alle domande pervenute.
Art. 10
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di Lire 2.000.000.000, finanziato mediante il prelievo di Lire 1.000.000.000 dal fondo di cui al capitolo 48100 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, e di L.1.000.000.000 dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui al capitolo 75200 assegnato alla regione in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, utilizzando a tal fine quota parte dell'integrazione disposta dalla legge 7 agosto 1973 n. 512 Sito esterno. Detto stanziamento potrà essere integrato nel corso dell'esercizio per un importo pari alle assegnazioni afferenti l'esercizio medesimo che verranno effettuate in favore della regione Emilia - Romagna sui fondi di cui alla lettera a), articolo 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118 Sito esterno, concernente " Provvedimenti urgenti per la zootecnia ". A tal fine il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie, sulla base delle determinazioni di riparto dei fondi assunte dal CIPE a norma dell'articolo 5 della soprarichiamata legge 18 aprile 1974, n. 118 Sito esterno.
Per la concessione dei contributi di gestione di cui all'articolo 5 della presente legge e dei contributi in conto interessi di cui al III comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, così come risulta sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è autorizzata l'iscrizione " per memoria " di due distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974. Lo stanziamento di spesa dei due capitoli soprarichiamati verrà iscritto nel corso dell'esercizio, per un importo pari alle assegnazioni afferenti l'esercizio medesimo che saranno effettuate a favore della regione Emilia - Romagna rispettivamente sui fondi di cui alle lettere b) e c) della legge 18 aprile 1974, n. 118 Sito esterno, concernente " Provvedimenti urgenti per la zootecnia ".
A tal fine il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio sulla base delle determinazioni di riparto dei fondi assunte dal CIPE a norma dell'articolo 5 della soprarichiamata legge 18 aprile 1974, n. 118 Sito esterno.
Gli stanziamenti per i contributi in conto interessi per prestiti triennali di cui al III comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, così come risulta sostitutivo dall'articolo 6 della presente legge, relativi agli esercizi 1975 e 1976, saranno iscritti in sede di approvazione del bilancio di previsione dei rispettivi esercizi. Qualora i dati dei riparti dei fondi nazionali siano resi noti in data successiva all'approvazione delle leggi di bilancio, per gli esercizi soprarichiamati, l'iscrizione degli stanziamenti potrà avvenire con la procedura di cui al comma precedente.
Art. 11
Il V comma dell'articolo 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, è così modificato:
" Per l'attuazione degli interventi di cui al I e II comma dell'articolo 5 sono stabiliti, per gli anni dal 1974 al 1978, i seguenti limiti di impegno: L.300.000.000 per l'esercizio 1974; L.100.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975, 1976, 1977 e 1978 ".
Lo stanziamento per l'esercizio 1974 di un ulteriore limite di impegno di L.200.000.000 previsto dal IV comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17, è riferito agli interventi previsti dal I e II comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, così come risulta sostituito dall'articolo 6 della presente legge.
Art. 12
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap.30370 " Recupero anticipazioni concesse agli aventi diritto della prima rata del premio di cui al Regolamento della CEE n. 1353/ 73 e n. 1821/ 73 "( cni) - (Titolo IV - Contabilità speciale; Parte I - Partite di giro)
L.1.000.000.00
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.66175 " Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno della zootecnia. Concorso negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento triennale "( cni) - (Titolo II - Sezione IV - Categoria 11a - Rubrica 1a) per memoria
Cap.66180 " Concessione di premi di allevamento a favore delle aziende agricole per ogni vitello nato nel 1974, destinato o portato all'ingrasso od alla rimonta( cni) - (Titolo II - Sezione IV - Categoria 11a - Rubrica 1a)
L.2.000.000.000
Cap.66190 " Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno della zootecnia. Contributi nelle spese di gestione a cooperative di servizio, che assumono nuove iniziative in direzione del consolidamento e dello sviluppo delle produzioni zootecniche (cni) - (Titolo II - Sezione IV - Categoria 11a - Rubrica 1a) per memoria
Cap.80370 " Anticipazioni concesse agli aventi diritto della prima rata del premio di cui ai regolamenti della CEE n. 1353/ 73 e n. 1821/ 73 "( cni) (Titolo IV - Parte 1a - Partite di giro)
L.1.000.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
L.1.000.000.000
Cap.75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte a provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.1.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 luglio 1974

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