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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 agosto 1974, n. 37

ASSEGNAZIONE DI UN FONDO DI DOTAZIONE DI LIRE 300 MILIONI NONCHE' DI UN CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 100 MILIONI AL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI DELL' EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 10 agosto 1974

Art. 3
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 ed il prelievo dei fondi rispettivamente autorizzati:
a) quanto a L.100.000.000 relative al capitolo annuo previsto dal precedente art. 2, dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1974;
b) quanto a L.300.000.000 relative al fondo di dotazione previsto dal precedente art. 1, dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 corrispondente alla assegnazione statale, per l'esercizio stesso, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo a norma dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, secondo la esatta destinazione attribuita a tali somme nelle apposite voci di spesa comprese rispettivamente negli elenchi nn. 3 e 5 annessi al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

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