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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 agosto 1974, n. 37

ASSEGNAZIONE DI UN FONDO DI DOTAZIONE DI LIRE 300 MILIONI NONCHE' DI UN CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 100 MILIONI AL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI DELL' EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 10 agosto 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
E' assegnato un fondo di dotazione di L.300 milioni al consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia - Romagna, istituito, ai sensi dell'art. 7 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1036 Sito esterno, con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 17 dicembre 1973, n. 1831.
All'erogazione di tale fondo provvederà il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
A partire dall'esercizio finanziario 1974, è concesso un contributo annuo di funzionamento di lire 100 milioni a favore del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia - Romagna.
Per l'esercizio finanziario 1974, il contributo di cui al precedente comma è erogato dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'esercizio finanziario 1975, e successivi, la erogazione del contributo ordinario è disposta annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione dietro presentazione da parte del consorzio del bilancio di previsione per l'esercizio di competenza.
Art. 3
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 ed il prelievo dei fondi rispettivamente autorizzati:
a) quanto a L.100.000.000 relative al capitolo annuo previsto dal precedente art. 2, dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1974;
b) quanto a L.300.000.000 relative al fondo di dotazione previsto dal precedente art. 1, dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 corrispondente alla assegnazione statale, per l'esercizio stesso, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo a norma dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, secondo la esatta destinazione attribuita a tali somme nelle apposite voci di spesa comprese rispettivamente negli elenchi nn. 3 e 5 annessi al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.
Art. 4
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento:
Cap.35100 " Contributo annuo di finanziamento al consorzio regionale per gli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia - Romagna "( cni) - (titolo I - sezione IV - categoria 4a - rubrica 15a)
L.100.000.00
Cap.72700 " Costituzione del fondo di dotazione del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia - Romagna "( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 12a - rubrica 15a)
L.300.000.000
Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.100.000.000
Cap.75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.300.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 - ultimo comma - dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 agosto 1974

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